Legge Regionale Basilicata 26/4/2012 n. 8
Articolo 16
Norme transitorie
Norme transitorie
1. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 11.4. delle linee guida, limitatamente ai rapporti esauriti prima che la sentenza della Corte Costituzionale n. 107 del 23 marzo 2011 esplicasse i suoi effetti, la costruzione e l’esercizio delle opere connesse ad impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 1 MW elettrico, qualora non già previste nella DIA presentata al Comune in base alla normativa regionale pro tempore vigente, è regolata dalla procedura abilitativa semplificata.
2. Nel caso in cui la conferenza di servizi sia stata già indetta, il parere di cui all’articolo 13, comma 1, se non già reso, è formulato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità ed oggettoArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Procedure abilitative
Articolo 4 - Estensione della procedura abilitativa semplificata
Articolo 5 - Limiti allutilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici
Articolo 6 - Limiti allutilizzo della PAS per gli impianti eolici
Articolo 7 - Estensione del regime della comunicazione
Articolo 8 - Informazioni sui titoli abilitativi
Articolo 9 - Visto di accettabilità
Articolo 10 - Oneri istruttori
Articolo 11 - Potenze installabili
Articolo 12 - Riconversione
Articolo 13 - Progetti di sviluppo locale
Articolo 14 - Procedimento unico
Articolo 15 - Varianti non sostanziali
Articolo 16 - Norme transitorie
Articolo 17 - Abrogazioni
Articolo 18 - Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore