Legge Regionale Basilicata 26/4/2012 n. 8
Articolo 17
Abrogazioni
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all’articolo 8 sono abrogate le disposizioni, contenute in norme di fonte regionale, che prevedono l’inoltro alla Regione, da parte dei proponenti, della documentazione trasmessa ai Comuni ai fini della DIA ovvero della comunicazione.
2. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti articoli e fermi restando gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 107 del 23 marzo 2011, sono altresì abrogate le norme regionali, ovunque contenute, che consentono la costruzione e l’esercizio, mediante DIA, di impianti di potenza nominale superiore ai limiti previsti nella tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387.
3. Sono abrogati: a) l’ articolo 5 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 9; b) i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31; c) le lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1.
4. All’articolo 3, comma 2, del disciplinare, dopo le parole “devono risultare” sono soppresse le parole “anagraficamente sede di residenza e”. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti di autorizzazione unica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità ed oggettoArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Procedure abilitative
Articolo 4 - Estensione della procedura abilitativa semplificata
Articolo 5 - Limiti allutilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici
Articolo 6 - Limiti allutilizzo della PAS per gli impianti eolici
Articolo 7 - Estensione del regime della comunicazione
Articolo 8 - Informazioni sui titoli abilitativi
Articolo 9 - Visto di accettabilità
Articolo 10 - Oneri istruttori
Articolo 11 - Potenze installabili
Articolo 12 - Riconversione
Articolo 13 - Progetti di sviluppo locale
Articolo 14 - Procedimento unico
Articolo 15 - Varianti non sostanziali
Articolo 16 - Norme transitorie
Articolo 17 - Abrogazioni
Articolo 18 - Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore