Legge Regionale Basilicata 26/4/2012 n. 8
Articolo 4
Estensione della procedura abilitativa semplificata
Estensione della procedura abilitativa semplificata
1. La soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata è estesa agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico.
2. Per gli impianti di potenza nominale compresi fra i limiti di cui alla tabella A allegata all’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e l’anzidetta soglia, i proponenti possono optare per il regime dell’autorizzazione unica.
3. Al fine di assicurare il rispetto della normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, nonché definire i casi in cui la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse sono assoggettate all’autorizzazione unica, l’estensione della soglia di applicazione di cui al primo comma è soggetta ai limiti di cui agli articoli 5 e 6 .
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità ed oggettoArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Procedure abilitative
Articolo 4 - Estensione della procedura abilitativa semplificata
Articolo 5 - Limiti allutilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici
Articolo 6 - Limiti allutilizzo della PAS per gli impianti eolici
Articolo 7 - Estensione del regime della comunicazione
Articolo 8 - Informazioni sui titoli abilitativi
Articolo 9 - Visto di accettabilità
Articolo 10 - Oneri istruttori
Articolo 11 - Potenze installabili
Articolo 12 - Riconversione
Articolo 13 - Progetti di sviluppo locale
Articolo 14 - Procedimento unico
Articolo 15 - Varianti non sostanziali
Articolo 16 - Norme transitorie
Articolo 17 - Abrogazioni
Articolo 18 - Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore