Legge Regionale Basilicata 26/4/2012 n. 8
Articolo 8
Informazioni sui titoli abilitativi
Informazioni sui titoli abilitativi
1. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati laddove la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è regolata dall’istituto della PAS ovvero da quello della comunicazione.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità ed oggettoArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Procedure abilitative
Articolo 4 - Estensione della procedura abilitativa semplificata
Articolo 5 - Limiti allutilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici
Articolo 6 - Limiti allutilizzo della PAS per gli impianti eolici
Articolo 7 - Estensione del regime della comunicazione
Articolo 8 - Informazioni sui titoli abilitativi
Articolo 9 - Visto di accettabilità
Articolo 10 - Oneri istruttori
Articolo 11 - Potenze installabili
Articolo 12 - Riconversione
Articolo 13 - Progetti di sviluppo locale
Articolo 14 - Procedimento unico
Articolo 15 - Varianti non sostanziali
Articolo 16 - Norme transitorie
Articolo 17 - Abrogazioni
Articolo 18 - Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore