Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 26/4/2012 n. 8

Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili

Articolo 11

Potenze installabili

Potenze installabili

1. Fermo restando quanto previsto nel PIEAR in relazione alle iniziative della Società Energetica Lucana e del Distretto Energetico, nonché nell’articolo 4 della legge regionale 19 gennaio 2010, n.1, e fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, nell’intero territorio regionale non concorrono al raggiungimento delle potenze installabili di cui alla parte III, paragrafo 1.2.3., tabella 1-4 del PIEAR:
a) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di qualsivoglia potenza nominale, realizzati o da realizzare da parte degli autoproduttori;
b) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 200 kW;
c) gli impianti di produzione di energia elettrica, di potenza nominale non superiore a 500 kW, alimentati da biogas;
d) gli impianti solari fotovoltaici, di qualsivoglia potenza nominale, realizzati o da realizzare sugli edifici;
e) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili agevolati dalla Regione ai sensi della Misura 3.1.1. Azione C del Programma di sviluppo rurale Basilicata 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2008)736 del 18 febbraio 2008.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica a condizione che il proponente rispetti i limiti previsti negli articoli 5 e 6. In tal caso la distanza di due chilometri, indicata nei predetti articoli, è ridotta a 250 metri e la potenza complessivamente installabile in uno stesso comune, su istanza del medesimo proponente, non può essere superiore ad 1 MW.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), si applica altresì alle serre fotovoltaiche di cui all’articolo 20, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 24 agosto 2010, n. 197, a condizione che il proponente rivesta la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile ovvero di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
4. Ferma restando l’esigenza di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 15 marzo 2012, cosiddetto burden sharing, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012, concorrono al conseguimento dei nuovi limiti rivenienti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 6, del richiamato decreto le potenze nominali derivanti da:
a) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di potenza nominale non superiore ad 1 MW, realizzati o da realizzare a seguito delle denunce di inizio attività presentate a decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1, sino al 14 gennaio 2011;
b) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di potenza nominale non superiore ad 1 MW, per i quali, entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è stato richiesto il visto di accettabilità di cui all’articolo 5 del disciplinare.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione a condizione che siano rispettate le norme dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in particolare per quanto concerne l’inizio e l’ultimazione dei lavori.
6. Per gli impianti di cui al presente articolo, la cui realizzazione sia subordinata al rilascio dell’autorizzazione unica, la Regione provvede alla istruttoria delle pertinenti istanze, catalogate in apposito elenco, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità ed oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Procedure abilitative
Articolo 4 - Estensione della procedura abilitativa semplificata
Articolo 5 - Limiti all’utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici
Articolo 6 - Limiti all’utilizzo della PAS per gli impianti eolici
Articolo 7 - Estensione del regime della comunicazione
Articolo 8 - Informazioni sui titoli abilitativi
Articolo 9 - Visto di accettabilità
Articolo 10 - Oneri istruttori
Articolo 11 - Potenze installabili
Articolo 12 - Riconversione
Articolo 13 - Progetti di sviluppo locale
Articolo 14 - Procedimento unico
Articolo 15 - Varianti non sostanziali
Articolo 16 - Norme transitorie
Articolo 17 - Abrogazioni
Articolo 18 - Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore