Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 26/4/2012 n. 8

Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili

Articolo 6

Limiti all’utilizzo della PAS per gli impianti eolici

Limiti all’utilizzo della PAS per gli impianti eolici

1. Per gli impianti eolici in aree agricole, di potenza nominale maggiore a 200 KW e non superiore ad 1 MW, le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, si applicano a condizione che lo stesso proponente non abbia precedentemente richiesto la realizzazione e l’esercizio di altro o di altri impianti della stessa natura posti ad una distanza inferiore a sei volte il diametro del rotore dell’aerogeneratore di maggiore potenza e comunque posti ad una distanza inferiore a 2 chilometri.
2. La distanza minima di cui al comma 1 va misurata tra i punti più vicini della proiezione sul terreno delle eliche tracciata in funzione della loro massima apertura in senso orizzontale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nel caso in cui il proponente si trovi in una delle situazioni o delle relazioni previste nell’articolo 5, comma 3.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità ed oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Procedure abilitative
Articolo 4 - Estensione della procedura abilitativa semplificata
Articolo 5 - Limiti all’utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici
Articolo 6 - Limiti all’utilizzo della PAS per gli impianti eolici
Articolo 7 - Estensione del regime della comunicazione
Articolo 8 - Informazioni sui titoli abilitativi
Articolo 9 - Visto di accettabilità
Articolo 10 - Oneri istruttori
Articolo 11 - Potenze installabili
Articolo 12 - Riconversione
Articolo 13 - Progetti di sviluppo locale
Articolo 14 - Procedimento unico
Articolo 15 - Varianti non sostanziali
Articolo 16 - Norme transitorie
Articolo 17 - Abrogazioni
Articolo 18 - Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore