Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 26/4/2012 n. 8

Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili

Articolo 2

Definizioni

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni contenute nella direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché quelle di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:
a) “autoproduttori”: le persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
b) “autorizzazione unica”: l’autorizzazione di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28;
c) “comunicazione” oppure “comunicazione relativa alle attività di edilizia libera”: la comunicazione di cui all’articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28;
d) “DIA” oppure “denuncia di inizio di attività”: la denuncia di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
e) “disciplinare”: il disciplinare approvato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 2260 del 29 dicembre 2010, pubblicata sul supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 51 del 31 dicembre 2010;
f) “edificio”: il sistema così definito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
g) “linee guida”: quelle emanate dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, con il decreto del 10 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 219 del 18 settembre 2010;
h) “oneri istruttori”: gli oneri previsti nel paragrafo 9. delle Linee Guida;
i) “opere connesse”: quelle così definite nell’articolo 1-octies del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni nella legge 13 agosto 2010, n. 129, e nel paragrafo 3. delle linee guida;
j) “PAS” oppure “procedura abilitativa semplificata”: la procedura di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28;
k) “PIEAR”: il Piano di Indirizzo Energetico ed Ambientale Regionale approvato con la legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1;
l) “procedimento unico”: il procedimento previsto e disciplinato dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28;
m) “progetto di sviluppo locale”: il progetto, previsto dall’articolo 13 del disciplinare, finalizzato alla realizzazione di adeguate misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale;
n) “proponente”: la persona fisica o giuridica che attiva uno o più dei procedimenti di cui all’articolo 3;
o) “Società Energetica Lucana”: la società costituita ai sensi della legge regionale 31 luglio 2006, n. 13.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità ed oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Procedure abilitative
Articolo 4 - Estensione della procedura abilitativa semplificata
Articolo 5 - Limiti all’utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici
Articolo 6 - Limiti all’utilizzo della PAS per gli impianti eolici
Articolo 7 - Estensione del regime della comunicazione
Articolo 8 - Informazioni sui titoli abilitativi
Articolo 9 - Visto di accettabilità
Articolo 10 - Oneri istruttori
Articolo 11 - Potenze installabili
Articolo 12 - Riconversione
Articolo 13 - Progetti di sviluppo locale
Articolo 14 - Procedimento unico
Articolo 15 - Varianti non sostanziali
Articolo 16 - Norme transitorie
Articolo 17 - Abrogazioni
Articolo 18 - Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore