Legge Regionale Basilicata 26/4/2012 n. 8
Articolo 3
Procedure abilitative
Procedure abilitative
1. Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, ed a decorrere dalla sua entrata in vigore, la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è regolata, secondo un criterio di proporzionalità:
a) dall’autorizzazione unica;
b) dalla procedura abilitativa semplificata;
c) dalla comunicazione relativa alle attività di edilizia libera.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, nella legge regionale 19 gennaio 2010, n.1, e nel relativo disciplinare, le espressioni “procedura abilitativa semplificata” e “PAS” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “denuncia di inizio di attività” e “DIA”, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità ed oggettoArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Procedure abilitative
Articolo 4 - Estensione della procedura abilitativa semplificata
Articolo 5 - Limiti allutilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici
Articolo 6 - Limiti allutilizzo della PAS per gli impianti eolici
Articolo 7 - Estensione del regime della comunicazione
Articolo 8 - Informazioni sui titoli abilitativi
Articolo 9 - Visto di accettabilità
Articolo 10 - Oneri istruttori
Articolo 11 - Potenze installabili
Articolo 12 - Riconversione
Articolo 13 - Progetti di sviluppo locale
Articolo 14 - Procedimento unico
Articolo 15 - Varianti non sostanziali
Articolo 16 - Norme transitorie
Articolo 17 - Abrogazioni
Articolo 18 - Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore