Legge Provinciale Trento 3/4/2009 n. 4
Articolo 23
Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dellordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)
Capo V - Disposizioni in materia di personale
Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge sul personale della Provincia è aggiunto il seguente:
“4 bis. Il Presidente della Provincia e gli assessori possono delegare, in caso di assenza o impedimento, a altro assessore la partecipazione alle sedute di organi collegiali in qualsiasi modo denominati costituiti presso la Provincia e i suoi enti pubblici o presso altre amministrazioni, enti pubblici, società, fondazioni o associazioni private, dei quali fanno parte in ragione del proprio ufficio.”
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 8 della legge sul personale della Provincia sono aggiunte le parole: “o comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse”.
3. All’articolo 19 della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 5 le parole: “di servizio” sono soppresse; b) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”;
2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Nel periodo di messa a disposizione il dirigente viene impiegato in compiti di studio e di ricerca nonché in attività di collaborazione tecnica o amministrativa con i dirigenti delle strutture cui è assegnato. Al termine del periodo di messa a disposizione la Giunta provinciale, in caso di valutazione positiva, procede all’assegnazione di un nuovo incarico. In caso di valutazione negativa definitiva procede invece al licenziamento del dirigente.”
4. Alla fine del comma 4 dell’articolo 29 della legge sul personale della Provincia è aggiunto il seguente periodo: “Si applica quanto previsto dai commi 5 e 7 dell’articolo 19.”
5. Il comma 1 dell’articolo 32 della legge sul personale della Provincia è sostituito dal seguente:
“1. Al personale con qualifica di direttore possono essere affidati incarichi speciali di elaborazione, con compiti di amministrazione attiva, consultiva e di studio e ricerca ad alto contenuto professionale, attività ispettive e di controllo oppure attività di natura tecnico professionale.”
6. Dopo il comma 1 dell’articolo 33 della legge sul personale della Provincia sono inseriti i seguenti:
“1 bis. La Giunta provinciale può conferire gli incarichi di cui all’articolo 31 al personale inquadrato alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell’articolo 6 (Disposizioni in materia di trasferimento di personale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol) della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, che svolge le funzioni tecniche in materia di catasto, purché lo stesso: a) sia inquadrato nella categoria D; b) sia in possesso dell’abilitazione alle funzioni di direttore di ufficio conseguita presso la Regione Trentino Alto-Adige. 1 ter. Al personale di cui al comma 1 bis si applica il comma 2. 1 quater. Per gli incarichi previsti dal comma 1 bis la contrattazione collettiva provinciale per l’area dei direttori prevede un trattamento economico correlato a quello previsto per il personale con qualifica di direttore. Per la valutazione delle prestazioni si applica quanto previsto dall’articolo 19, comma 4.”
7. All’articolo 37 della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima del comma 1 è inserito il seguente:
“01. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario la Provincia e i propri enti strumentali previsti dall’articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dal comma 1.”; b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali la Provincia e gli enti strumentali di cui al comma 01 possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nel rispetto delle procedure di reclutamento disciplinate al comma 1. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, alla contrattazione collettiva provinciale è demandata la disciplina della materia dei contratti a tempo determinato in applicazione e nei limiti previsti da questa legge. In materia di violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori si applica l’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).”; c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
“5 bis. Le amministrazioni non possono ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato, per periodi di servizio superiori a tre anni nell’arco dell’ultimo quinquennio; il limite massimo dei tre anni va riferito ad ogni singola procedura di selezione pubblica. Questo comma non si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per finalità di sostituzione di lavoratori assenti. 5 ter. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5 bis non si applicano al personale appartenente al comparto scuola.”
8. Dopo l’articolo 46 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:
“Art. 46 bis
Disposizioni per l’utilizzo delle strumentazioni informatiche 1. Nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), per assicurare la funzionalità, la sicurezza e il corretto impiego degli strumenti informatici e delle reti telematiche da parte degli utilizzatori, la Giunta provinciale con proprio provvedimento adotta un disciplinare che definisce le misure di tipo organizzativo e tecnologico e individua le condotte e le forme di controllo ammissibili.”
9. Nel comma 1 quater dell’articolo 47 della legge sul personale della Provincia dopo le parole: “può svolgere altre attività professionali” sono inserite le seguenti: “e commerciali”.
10. All’articolo 54 della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. La contrattazione collettiva provinciale si articola: a) nel contratto collettivo quadro, che regola istituti comuni a tutti i comparti e aree di contrattazione; b) nel contratto collettivo di comparto, che regola le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali del comparto, anche per distinte aree di contrattazione definite dal contratto collettivo quadro; c) nel contratto di settore e nel contratto decentrato, per i quali l’individuazione delle delegazioni trattanti, delle materie di competenza, dei limiti e delle procedure negoziali sono stabiliti dal contratto di comparto.”; b) il comma 7 è abrogato.
11. All’articolo 55 della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo le parole: “, riferita al 31 dicembre di ciascun anno, da effettuare entro il 31 gennaio dell’anno successivo” sono soppresse;
2) nel secondo periodo le parole: “Entro la stessa data” sono soppresse;
3) nell’ultimo periodo le parole: “alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)” sono sostituite dalle seguenti: “al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”; b) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
“1 bis 1. Le organizzazioni sindacali rappresentative possono promuovere, previa sottoscrizione di un accordo provinciale quadro, la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie sul luogo di lavoro (RSU). Il medesimo accordo definisce il funzionamento delle RSU. In attesa della definizione del suddetto accordo la rappresentanza dei lavoratori sul luogo di lavoro viene garantita dalle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 54, comma 1.”; c) il comma 1 quater è sostituito dal seguente:
“1 quater. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è accertato dall’APRAN, prima dell’avvio di ogni trattativa relativa al nuovo periodo contrattuale. La rappresentatività è data dalla media annuale delle deleghe sindacali rilasciate a ciascuna organizzazione sindacale in ciascun mese dell’anno che precede il nuovo periodo contrattuale. Per il comparto scuola, ai fini del calcolo della media annuale, sono considerati i mesi di servizio effettivo.”; d) dopo il comma 1 quater è aggiunto il seguente:
“1 quinquies. I contratti collettivi dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva provinciale anche decentrati e di settore sono efficaci qualora siano sottoscritti dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 che rappresentino nel loro complesso, in ciascun comparto o area di contrattazione, almeno il 50 per cento più uno del personale dell’ultimo dato associativo rilevato. Gli accordi provinciali quadro sono efficaci qualora siano sottoscritti dalle organizzazioni sindacali che siano rappresentative in almeno due comparti di contrattazione pubblica provinciale che assommino almeno il 50 per cento del personale assunto a tempo indeterminato appartenente a tutti i comparti di contrattazione. Le organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare alle trattative e a sottoscrivere contratti collettivi di settore o decentrati sono quelle rappresentative ai sensi del comma 1 che siano firmatarie del corrispondente contratto collettivo di comparto.”
12. All’articolo 57 della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: “correlati esclusivamente all’anzianità di servizio”; b) nel comma 4 le parole: “dalla contrattazione collettiva” sono sostituite dalle seguenti: “con deliberazione della Giunta provinciale.”
13. Al comma 3 dell’articolo 58 della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo dopo le parole: “con funzioni di presidente” sono inserite le seguenti: “titolato a sottoscrivere i contratti”; b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: “Il presidente può designare un componente dell’agenzia a svolgere, in caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di vicario, con la facoltà di sottoscrizione dei contratti.”
14. Fino alla sottoscrizione dell’accordo quadro previsto dall’articolo 55, comma 1 bis 1, della legge sul personale della Provincia, come inserito da quest’articolo, per la rappresentatività delle rappresentanze sindacali unitarie sul luogo di lavoro (RSU) si applicano le norme contrattuali vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge.
15. Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 37, comma 5 bis, della legge sul personale della Provincia, come inserito da quest’articolo, per i contratti a tempo determinato in essere all’1 gennaio 2009 e per quelli stipulati fino all’entrata in vigore di questa legge, il computo del triennio e del quinquennio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore di questa legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubblicheArticolo 2 - Modificazioni della legge provinciale sullattività amministrativa
Articolo 3 - Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dellattività commerciale in provincia di Trento)
Articolo 4 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dellautonomia del Trentino)
Articolo 5 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)
Articolo 6 - Modificazioni dellarticolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di regolamenti di gruppo fra le società del gruppo Provincia
Articolo 7 - Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale
Articolo 8 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dellambiente dagli inquinamenti)
Articolo 9 - Modificazione dellarticolo 16 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dellintegrità dellazienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)
Articolo 10 - Modificazione dellarticolo 5 della legge provinciale 8 novembre 1993, n. 31 (Disciplina dei percorsi per la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore)
Articolo 11 - Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dellimpatto ambientale e ulteriori norme di tutela dellambiente)
Articolo 12 - Modificazioni della legge urbanistica provinciale
Articolo 13 - Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità
Articolo 14 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)
Articolo 15 - Modificazione dellarticolo 2 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti limpianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt)
Articolo 16 - Inserimento dellarticolo 12 bis nella legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", in materia di localizzazione di aree per ledilizia abitativa
Articolo 17 - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)
Articolo 18 - Modificazioni dellarticolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, in materia di istituzione dellAgenzia provinciale per lassistenza e la previdenza integrativa
Articolo 19 - Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)
Articolo 20 - Modificazione dellarticolo 3 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)
Articolo 21 - Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)
Articolo 22 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)
Articolo 23 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dellordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 24 - Modificazione dellarticolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, in materia di personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti
Articolo 25 - Entrata in vigore