Articolo Normativa

Legge Provinciale Trento 3/4/2009 n. 4

Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009

Articolo 17

Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)

Capo IV - Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie e di istruzione

Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)

1. Al comma 4 dell’articolo 23 della legge provinciale sulle politiche sociali le parole: “Il regolamento individua” sono sostituite dalle seguenti: “Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate”.  2. Al comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale sulle politiche sociali le parole: “Il regolamento definisce” sono sostituite dalle seguenti: “Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti”.  3. Al comma 3 dell’articolo 29 della legge provinciale sulle politiche sociali le parole: “Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità di attuazione di quest’articolo e disciplina” sono sostituite dalle seguenti: “Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quest’articolo e disciplinati”.  4. Al comma 4 dell’articolo 35 della legge provinciale sulle politiche sociali le parole: “previste dal regolamento” sono sostitute dalle seguenti: “previste con deliberazione della Giunta provinciale”.  5. Al comma 3 dell’articolo 36 della legge provinciale sulle politiche sociali le parole: “dal regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “con deliberazione della Giunta provinciale”.
6. All’articolo 50 della legge provinciale sulle politiche sociali sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: “Il piano sociale provinciale e i regolamenti di esecuzione di questa legge” sono sostituite dalle seguenti: “Il piano sociale provinciale, i regolamenti di esecuzione di questa legge e le deliberazioni della Giunta provinciale adottate ai sensi degli articoli 23, comma 4, 25, comma 2, 29, comma 3, 35, comma 4, e 36, comma 3,”; b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La procedura prevista dal comma 1 si applica anche agli aggiornamenti del piano sociale provinciale nonché alle modifiche dei regolamenti di esecuzione e delle deliberazioni di cui al comma 1; in tali casi il termine per l’espressione del parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale è di trenta giorni.”

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche
Articolo 2 - Modificazioni della legge provinciale sull’attività amministrativa
Articolo 3 - Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento)
Articolo 4 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)
Articolo 5 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)
Articolo 6 - Modificazioni dell’articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di regolamenti di gruppo fra le società del gruppo Provincia
Articolo 7 - Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale
Articolo 8 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)
Articolo 9 - Modificazione dell’articolo 16 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell’integrità dell’azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)
Articolo 10 - Modificazione dell’articolo 5 della legge provinciale 8 novembre 1993, n. 31 (Disciplina dei percorsi per la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore)
Articolo 11 - Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente)
Articolo 12 - Modificazioni della legge urbanistica provinciale
Articolo 13 - Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità
Articolo 14 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)
Articolo 15 - Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l’impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt)
Articolo 16 - Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", in materia di localizzazione di aree per l’edilizia abitativa
Articolo 17 - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)
Articolo 18 - Modificazioni dell’articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, in materia di istituzione dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa
Articolo 19 - Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)
Articolo 20 - Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)
Articolo 21 - Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)
Articolo 22 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)
Articolo 23 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 24 - Modificazione dell’articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, in materia di personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti
Articolo 25 - Entrata in vigore

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