Legge Provinciale Trento 3/4/2009 n. 4
Articolo 22
Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)
Capo IV - Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie e di istruzione
Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)
1. I commi 4 e 8 dell’articolo 35 della legge provinciale sulla scuola sono abrogati.
2. Nel comma 9 dell’articolo 39 della legge provinciale sulla scuola le parole: “sono definiti con regolamento. Il regolamento prevede” sono sostituite dalle seguenti: “sono definiti dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce inoltre”.
3. Nel comma 1 dell’articolo 59 della legge provinciale sulla scuola le parole: “secondo i casi e le modalità” sono sostituite dalle seguenti: “secondo i criteri e le modalità”.
4. Il comma 1 dell’articolo 65 della legge provinciale sulla scuola è sostituito dal seguente:
“1. Nell’ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione la Giunta provinciale individua modalità per la promozione e la valorizzazione dell’apprendimento in alternanza tra scuola e lavoro, in relazione ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, sviluppando l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. La Giunta provinciale in particolare stabilisce i criteri e le modalità per l’organizzazione didattica, il sistema tutoriale, la valutazione e la certificazione dei percorsi in alternanza. La valutazione degli apprendimenti degli studenti che frequentano i percorsi in alternanza si attua secondo quanto disciplinato dall’articolo 60.”
5. All’articolo 67 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. La Giunta provinciale definisce gli standard di riferimento per la progettazione e l’attuazione dei percorsi di alta formazione professionale.”; b) il comma 7 è abrogato.
6. Nel comma 3 dell’articolo 78 della legge provinciale sulla scuola le parole: “secondo criteri e modalità definiti nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 79” sono sostituite dalle seguenti: “secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale”.
7. Al comma 7 dell’articolo 79 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: “Con regolamento di attuazione di quest’articolo sono disciplinate” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta provinciale stabilisce”; b) le parole: “Il regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta provinciale”.
8. Nel comma 1 dell’articolo 81 della legge provinciale sulla scuola le parole: “nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui all’articolo 79, comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 79, comma 7”. 9. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 84 della legge provinciale sulla scuola le parole: “Con regolamento sono disciplinati” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta provinciale disciplina”.
10. Nel comma 2 dell’articolo 94 della legge provinciale sulla scuola dopo le parole: “con contratto di lavoro a tempo indeterminato” sono inserite le seguenti: “, o trasferito con mobilità territoriale o professionale da altra provincia,”.
11. All’articolo 100 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: “Al corso-concorso è ammesso il personale docente in servizio a tempo indeterminato, in possesso di diploma di laurea, che ha maturato almeno sette anni di servizio effettivo, anche a tempo determinato, nelle scuole statali o provinciali.”; b) nella lettera b) del comma 2 le parole: “del concorso di ammissione, del periodo di formazione e dell’esame finale,” sono sostituite dalle seguenti: “del corso-concorso,”; c) le lettere d) ed e) del comma 2 sono abrogate.
12. Nel comma 4 dell’articolo 102 della legge provinciale sulla scuola le parole: “Con regolamento la Provincia definisce” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta provinciale definisce”.
13. Il comma 2 dell’articolo 107 della legge provinciale sulla scuola è sostituito dal seguente:
“2. Sulle strutture adibite a scuole dell’infanzia equiparate di proprietà di enti diversi dai comuni, oggetto di interventi edilizi realizzati con i contributi provinciali previsti dall’articolo 106, è costituito un vincolo di destinazione; con regolamento sono stabiliti i criteri per definire le condizioni e la durata del vincolo nonché le modalità di estinzione dello stesso.”
14. Nel comma 3 dell’articolo 118 della legge provinciale sulla scuola le parole: “I regolamenti previsti dagli articoli 22, 30, 59, 67, 72, 75, 76, 79 e 106” sono sostituite dalle seguenti: “I regolamenti previsti dagli articoli 22, 30, 59, 72, 75, 76 e 106, le deliberazioni della Giunta provinciale adottate ai sensi degli articoli 67, comma 4, e 79, comma 7,”.
15. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 11, fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento di attuazione dell’articolo 100, comma 2, della legge provinciale sulla scuola, come modificato dalle lettere b) e c) del comma 11, si continua ad applicare il decreto del Presidente della Provincia 24 agosto 2007, n. 20100 Leg concernente “Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubblicheArticolo 2 - Modificazioni della legge provinciale sullattività amministrativa
Articolo 3 - Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dellattività commerciale in provincia di Trento)
Articolo 4 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dellautonomia del Trentino)
Articolo 5 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)
Articolo 6 - Modificazioni dellarticolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di regolamenti di gruppo fra le società del gruppo Provincia
Articolo 7 - Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale
Articolo 8 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dellambiente dagli inquinamenti)
Articolo 9 - Modificazione dellarticolo 16 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dellintegrità dellazienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)
Articolo 10 - Modificazione dellarticolo 5 della legge provinciale 8 novembre 1993, n. 31 (Disciplina dei percorsi per la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore)
Articolo 11 - Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dellimpatto ambientale e ulteriori norme di tutela dellambiente)
Articolo 12 - Modificazioni della legge urbanistica provinciale
Articolo 13 - Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità
Articolo 14 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)
Articolo 15 - Modificazione dellarticolo 2 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti limpianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt)
Articolo 16 - Inserimento dellarticolo 12 bis nella legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", in materia di localizzazione di aree per ledilizia abitativa
Articolo 17 - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)
Articolo 18 - Modificazioni dellarticolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, in materia di istituzione dellAgenzia provinciale per lassistenza e la previdenza integrativa
Articolo 19 - Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)
Articolo 20 - Modificazione dellarticolo 3 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)
Articolo 21 - Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)
Articolo 22 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)
Articolo 23 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dellordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 24 - Modificazione dellarticolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, in materia di personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti
Articolo 25 - Entrata in vigore