Legge Provinciale Trento 3/4/2009 n. 4
Articolo 7
Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale
Capo III - Disposizioni in materia di ambiente e territorio
Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale
1. La Provincia e gli enti locali, singoli o associati, promuovono la costituzione di un sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale, al fine di assicurare un’azione efficace ed integrata di presidio, di prevenzione e di vigilanza in materia di ambiente, di territorio e di risorse naturali, e di garantire il più elevato livello possibile di tutela della qualità e dell’integrità del patrimonio naturale provinciale a favore della collettività.
2. Per i fini del comma 1 la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, costituisce una cabina di regia tra le strutture operative di seguito indicate:
a) il corpo forestale della Provincia autonoma di Trento;
b) l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;
c) la struttura provinciale competente in materia di cave e miniere;
d) la struttura provinciale competente in materia di urbanistica; e) i corpi della polizia locale nonché eventuali altre strutture comunali competenti in via principale in materia di vigilanza ambientale.
3. La cabina di regia è composta dai responsabili delle strutture operative indicate dalle lettere a), b), c) e d) del comma 2 nonché da cinque componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali tra i responsabili delle strutture operative di cui alla lettera e) del medesimo comma 2; la cabina di regia è presieduta dal capo del corpo forestale della Provincia.
4. Il corpo forestale della Provincia assicura inoltre, ai sensi dell’articolo 106 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), il coordinamento con il servizio di custodia forestale.
5. La cabina di regia promuove, in particolare: a) lo scambio di informazioni e di conoscenze tra le strutture operative del sistema integrato provinciale; b) la definizione di programmi coordinati di monitoraggio e di controllo del territorio; c) la pianificazione di eventuali operazioni congiunte nonché le forme e le modalità di supporto specialistico; d) l’attivazione di forme di collegamento, di coordinamento e di collaborazione con altri enti eventualmente interessati; e) un’applicazione omogenea delle disposizioni rispettivamente nazionali e provinciali in materia ambientale.
6. Alla cabina di regia possono essere invitati a partecipare, in relazione agli argomenti trattati, altri organi o strutture, pubbliche o private.
7. La cabina di regia approva annualmente una relazione sull’attività realizzata dal sistema integrato, contenente anche proposte per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dello stesso, e la trasmette alla Giunta provinciale e al Consiglio delle autonomie locali. In sede di prima applicazione, la relazione dedicata all’analisi del sistema e alla definizione delle proposte di miglioramento, è predisposta ed inviata entro due mesi dalla data di costituzione della cabina di regia.
8. Il sistema integrato provinciale collabora con i competenti organi e autorità statali al fine di assicurare, in coerenza con i principi indicati dal comma 1, un efficace servizio di presidio, di prevenzione e di salvaguardia del territorio e dell’ambiente provinciali.
9. I criteri e le modalità di funzionamento del sistema integrato e della cabina di regia sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubblicheArticolo 2 - Modificazioni della legge provinciale sullattività amministrativa
Articolo 3 - Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dellattività commerciale in provincia di Trento)
Articolo 4 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dellautonomia del Trentino)
Articolo 5 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)
Articolo 6 - Modificazioni dellarticolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di regolamenti di gruppo fra le società del gruppo Provincia
Articolo 7 - Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale
Articolo 8 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dellambiente dagli inquinamenti)
Articolo 9 - Modificazione dellarticolo 16 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dellintegrità dellazienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)
Articolo 10 - Modificazione dellarticolo 5 della legge provinciale 8 novembre 1993, n. 31 (Disciplina dei percorsi per la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore)
Articolo 11 - Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dellimpatto ambientale e ulteriori norme di tutela dellambiente)
Articolo 12 - Modificazioni della legge urbanistica provinciale
Articolo 13 - Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità
Articolo 14 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)
Articolo 15 - Modificazione dellarticolo 2 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti limpianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt)
Articolo 16 - Inserimento dellarticolo 12 bis nella legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", in materia di localizzazione di aree per ledilizia abitativa
Articolo 17 - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)
Articolo 18 - Modificazioni dellarticolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, in materia di istituzione dellAgenzia provinciale per lassistenza e la previdenza integrativa
Articolo 19 - Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)
Articolo 20 - Modificazione dellarticolo 3 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)
Articolo 21 - Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)
Articolo 22 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)
Articolo 23 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dellordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 24 - Modificazione dellarticolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, in materia di personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti
Articolo 25 - Entrata in vigore