Legge Provinciale Trento 3/4/2009 n. 4
Articolo 12
Modificazioni della legge urbanistica provinciale
Capo III - Disposizioni in materia di ambiente e territorio
Modificazioni della legge urbanistica provinciale
1. Nel comma 2 dell’articolo 23 della legge urbanistica provinciale il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Le date di deposito del piano, inoltre, sono rese note mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul sito web della comunità.”
2. Nel comma 2 dell’articolo 31 della legge urbanistica provinciale il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Le date di deposito del piano, inoltre, sono rese note mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul sito web del comune o del Consorzio dei comuni trentini.”
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 58 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
“1 bis. Fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di distanze minime, la determinazione delle distanze è fatta senza computare le opere volte a favorire il risparmio energetico realizzate su edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questo comma.”
4. Dopo il comma 10 dell’articolo 62 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
“10 bis. Per gli interventi di cui al comma 9, l’autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio, qualora ne ricorrano i presupposti, è rilasciata dal servizio provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, in deroga alle disposizioni del capo II del titolo III. L’autorizzazione è resa nella riunione del comitato di cui al comma 9 dal funzionario che rappresenta il servizio provinciale competente in materia di urbanistica; in tal caso la posizione espressa dal predetto funzionario, se è negativa o esprime prescrizioni, risulta vincolante per la decisione del comitato. In caso di diniego dell’autorizzazione o di prescrizioni, disposti in relazione alla valutazione paesaggistica espressa dal predetto funzionario, gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti.”
5. Il comma 4 dell’articolo 84 della legge urbanistica provinciale è abrogato.
6. Nel comma 1, dopo la lettera f) dell’articolo 105 della legge urbanistica provinciale è aggiunta la seguente:
“f bis) il mutamento senza opere della destinazione d’uso delle unità immobiliari, quale risulta dal titolo edilizio o, per gli immobili costruiti prima dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), dallo stato di fatto.”
7. All’articolo 106 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’alinea è sostituito dal seguente: “2. Trenta giorni dopo la data di presentazione della denuncia gli interessati possono iniziare i lavori, dandone comunicazione al comune, per i seguenti interventi:”; b) al primo periodo del comma 4, le parole: “in cui è indicato il nominativo del direttore dei lavori, se richiesto ai sensi della legge” sono soppresse.
8. Alla fine del comma 4 dell’articolo 112 della legge urbanistica provinciale è aggiunto il seguente periodo: “Per gli impianti a rete e relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona che interessano il territorio di un solo comune, rimane ferma l’applicazione delle procedure di cui al comma 3.”
9. All’articolo 121 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Il comma 3 non si applica in caso di crolli e demolizioni parziali o totali già avvenuti.”; b) il comma 5 è abrogato.
10. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell’articolo 141 della legge urbanistica provinciale sono aggiunte le parole: “opere delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), diverse da quelle già citate da questa lettera e dalla lettera b);”.
11. Agli articoli 142, commi 2, 3, 5 e 6, 143, comma 3, e 145, comma 2, della legge urbanistica provinciale le parole: “in materia di ambiente” sono soppresse.
12. Dopo il comma 4 dell’articolo 147 della legge urbanistica provinciale sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. Nella prima applicazione di questo articolo e della legge provinciale n. 3 del 2006, sono realizzati programmi di formazione di personale dipendente della Provincia, dei propri enti strumentali di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 33 della predetta legge provinciale e degli enti locali, a cui affidare compiti di supporto e di facilitazione nei processi di avvio della pianificazione territoriale delle comunità e di promozione della riforma istituzionale. Il predetto personale che abbia superato con profitto il corso di formazione opera presso la Provincia ed è messo a disposizione da parte degli enti da cui dipende secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali. 4 ter. Con la deliberazione prevista dal comma 4 bis sono inoltre definiti i criteri e le modalità di riconoscimento al predetto personale di un trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva e correlato a quello corrisposto al personale con qualifica di direttore di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, per il periodo di svolgimento di tali compiti. L’intero onere per il suddetto personale è posto a carico del bilancio provinciale.”
13. All’articolo 148 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 4 dopo le parole: “previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991” sono inserite le seguenti: “fermo restando che non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio, salvi i casi di varianti per opere pubbliche, di motivata urgenza e gli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento.”;
b) nel comma 5, prima della lettera a), è introdotta la seguente:
“0a) le date di deposito del piano sono rese note, oltre che con la pubblicazione del piano nel Bollettino Ufficiale della Regione, anche mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul sito web del comune o del Consorzio dei comuni trentini;”;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Fino alla nomina della CUP ai sensi dell’articolo 7, le competenze a essa attribuite sono svolte dalla commissione urbanistica provinciale e dalla commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991 secondo la composizione derivante dalla nomina delle commissioni medesime per la tredicesima legislatura. In seguito alla costituzione della nuova CUP i pareri devoluti ai sensi del comma 5 alla commissione urbanistica provinciale sono rilasciati dalla nuova CUP.”;
d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
“6 bis. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC le competenze in materia di tutela del paesaggio previste da questa legge sono svolte dagli organi competenti in materia di tutela del paesaggio disciplinati dalla legge provinciale n. 22 del 1991, in base a quest’ultima legge e alle seguenti ulteriori disposizioni: a) in caso di nomina della CUP le funzioni attribuite dalla legge provinciale n. 22 del 1991 alla commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale sono svolte dalla CUP mediante la sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 4; b) il parere paesaggistico-ambientale per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale è rilasciato dal servizio provinciale competente; c) per i fini di questo comma, le commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale nominate per la tredicesima legislatura sono prorogate di diritto fino al 31 gennaio 2010.
6 ter. Nel periodo di proroga previsto dai commi 6 e 6 bis, resta ferma la facoltà della Giunta provinciale di sostituire i componenti della commissione urbanistica provinciale, della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale e delle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale nominati per la tredicesima legislatura in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento nonché in seguito ad atti di riorganizzazione delle strutture provinciali e comprensoriali. 6 quater. Nei casi in cui alla scadenza del termine di proroga delle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale di cui alla lettera c) del comma 6 bis non si sia provveduto alla nomina della CPC, la commissione comprensoriale è prorogata di diritto per ulteriori sessanta giorni entro i quali la Giunta provinciale provvede a nominare, per lo svolgimento delle funzioni spettanti in via transitoria alle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale, una commissione territoriale per la tutela del paesaggio nella seguente composizione: a) il presidente della comunità o del comprensorio, se la comunità non è costituita, con funzioni di presidente; b) un funzionario tecnico della comunità o del comprensorio, se la comunità non è costituita; c) quattro esperti in materia di tutela del paesaggio e architettura iscritti ai relativi albi, di cui uno in rappresentanza della Provincia. 6 quinquies. Per i fini di cui al comma 6 quater, con il provvedimento di nomina delle commissioni territoriali per la tutela del paesaggio, la Giunta provinciale può nominare membri supplenti per i componenti delle commissioni; non si applica in tal caso il divieto di riconferma di cui all’articolo 11, comma 5, della legge provinciale n. 22 del 1991. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia. Per il suo funzionamento la commissione provvede con proprie determinazioni, fermo restando che in caso di voto negativo dell’esperto nominato in rappresentanza della Provincia le autorizzazioni paesaggistiche possono essere rilasciate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
6 sexies. Fino all’attuazione del capo IV del titolo V, l’esercizio dei poteri di deroga ai sensi degli articoli 104 e 105 della legge provinciale n. 22 del 1991 per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico in contrasto con la destinazione di zona è subordinato al rispetto delle seguenti ulteriori disposizioni: a) l’autorizzazione del consiglio comunale, di cui all’articolo 104, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, è preceduta dalla pubblicazione all’albo della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune per un periodo non inferiore a venti giorni entro i quali chiunque può presentare osservazioni; il comune trasmette alla Provincia le osservazioni presentate nel periodo di deposito; b) l’autorizzazione della Giunta provinciale, di cui all’articolo 105, comma 2, della legge provinciale n. 22 del 1991, è preceduta dalla pubblicazione all’albo della Provincia della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici della struttura provinciale competente in materia di urbanistica per un periodo non inferiore a venti giorni entro i quali chiunque può presentare osservazioni; c) nel caso di impianti a rete e relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona o con il superamento nella percentuale massima del 20 per cento degli indici urbanistico-edilizi previsti per le singole zone dalle norme di attuazione che interessano il territorio di un solo comune l’esercizio dei poteri di deroga è subordinato alla sola autorizzazione del consiglio comunale.”;
e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7 bis. Fino all’entrata in vigore dei piani regolatori generali approvati in adeguamento al piano urbanistico provinciale e a questa legge, gli interventi di recupero e i piani attuativi di cui al comma 8 dell’articolo 62, riguardanti edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall’attività agricola alla data di entrata in vigore di questa legge, sono soggetti all’autorizzazione preventiva del comitato di cui al comma 9 del medesimo articolo 62, con esclusione della realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e degli ampliamenti finalizzati a garantire la funzionalità degli edifici. In tal caso si applicano le disposizioni del comma 10 bis dell’articolo 62.”;
f) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
“8 bis. Nel caso di vincoli preordinati all’espropriazione o che comportano l’inedificabilità, già previsti dai piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, le disposizioni di cui all’articolo 52, comma 6, concernenti la possibilità di reiterare i vincoli una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori cinque anni si applicano solo a seguito della scadenza di tali vincoli, fermo restando l’obbligo di indennizzo previsto dal citato articolo 52.”
14. All’articolo 151 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Disposizioni organizzative in materia di valutazioni ambientali nonché modificazioni della legge provinciale 8 aprile 1997, n. 13, e dell’articolo 45 della legge provinciale sui lavori pubblici”; b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Per lo svolgimento delle competenze in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica può essere costituito un apposito servizio presso il dipartimento provinciale competente in materia di ambiente, anche mediante razionalizzazione di altre strutture provinciali; in tal caso l’atto organizzativo previsto dall’articolo 30 della legge provinciale n. 3 del 2006 prevede il trasferimento delle funzioni e dei compiti dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente in materia di valutazione di impatto ambientale, ivi compresa l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge n. 689 del 1981 in relazione agli accertamenti non ancora effettuati alla data di costituzione del predetto servizio, unitamente alla relativa unità organizzativa.”; c) il primo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: “Il capo I di questo titolo si applica a decorrere dalla data stabilita dalla Giunta provinciale. A decorrere dalla medesima data, agli adempimenti previsti dal medesimo capo con riguardo alla conferenza di servizi provvede il dipartimento provinciale competente in materia di infrastrutture fino a diversa disciplina stabilita con atto organizzativo.”
15. Dopo il comma 1 dell’articolo 152 della legge urbanistica provinciale è aggiunto il seguente:
“1 bis. Fino all’attuazione di quanto previsto da quest’articolo, continua ad applicarsi l’articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, nel testo vigente prima della sostituzione introdotta dal comma 1 di quest’articolo.”
16. Alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge trova applicazione l’articolo 121 della legge urbanistica provinciale nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dal comma 9 di quest’articolo.
17. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 12 si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per le spese per il personale provinciale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubblicheArticolo 2 - Modificazioni della legge provinciale sullattività amministrativa
Articolo 3 - Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dellattività commerciale in provincia di Trento)
Articolo 4 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dellautonomia del Trentino)
Articolo 5 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)
Articolo 6 - Modificazioni dellarticolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di regolamenti di gruppo fra le società del gruppo Provincia
Articolo 7 - Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale
Articolo 8 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dellambiente dagli inquinamenti)
Articolo 9 - Modificazione dellarticolo 16 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dellintegrità dellazienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)
Articolo 10 - Modificazione dellarticolo 5 della legge provinciale 8 novembre 1993, n. 31 (Disciplina dei percorsi per la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore)
Articolo 11 - Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dellimpatto ambientale e ulteriori norme di tutela dellambiente)
Articolo 12 - Modificazioni della legge urbanistica provinciale
Articolo 13 - Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità
Articolo 14 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)
Articolo 15 - Modificazione dellarticolo 2 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti limpianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt)
Articolo 16 - Inserimento dellarticolo 12 bis nella legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", in materia di localizzazione di aree per ledilizia abitativa
Articolo 17 - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)
Articolo 18 - Modificazioni dellarticolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, in materia di istituzione dellAgenzia provinciale per lassistenza e la previdenza integrativa
Articolo 19 - Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)
Articolo 20 - Modificazione dellarticolo 3 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)
Articolo 21 - Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)
Articolo 22 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)
Articolo 23 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dellordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 24 - Modificazione dellarticolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, in materia di personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti
Articolo 25 - Entrata in vigore