Legge Provinciale Trento 3/4/2009 n. 4
Articolo 4
Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dellautonomia del Trentino)
Capo II - Disposizioni in materia di finanza e organizzazione
Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)
1. Il comma 4 dell’articolo 17 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, è sostituito dal seguente:
“4. Chi ricopre la carica di sindaco non è eleggibile a presidente di comunità.”
2. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:
“2. Con regolamento sono definiti i principi che informano la disciplina della contabilità e dei bilanci delle comunità. Fino all’entrata in vigore del regolamento si applicano, ove compatibili, le norme regionali e provinciali relative alla contabilità dei comuni nonché quelle previste dagli statuti e dai regolamenti della comunità, fatto salvo per le norme relative alla contabilità economica che fino all’entrata in vigore del regolamento si applicano esclusivamente alle comunità con comuni di dimensioni demografiche superiori ai cinquemila abitanti.”
3. All’articolo 21 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Il collegio dei sindaci dei comuni del territorio della comunità può richiedere l’indizione delle elezioni degli organi della comunità, se lo statuto è stato approvato da non meno di due terzi dei comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo.”; b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Fino all’elezione dell’assemblea a seguito del primo turno elettorale generale per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore di questa legge, non si applica la causa di ineleggibilità prevista dall’articolo 17, comma 4, anche se lo statuto della comunità dispone diversamente.”
4. All’articolo 29 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Le attribuzioni dei dipartimenti e della segreteria generale della Provincia sono disciplinate con atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale. Anche tenendo conto del progressivo trasferimento di funzioni ai comuni, con i medesimi atti organizzativi possono essere disposte, inoltre, modifiche della denominazione e delle attribuzioni dei dipartimenti previsti dal comma 3, l’accorpamento degli stessi nonché la modifica dei dipartimenti di riferimento delle agenzie previste dall’articolo 32.”; b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Gli atti organizzativi previsti dal comma 4 stabiliscono il numero massimo dei servizi e degli uffici.”
5. All’articolo 30 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo del comma 1 le parole: “I servizi sono individuati dal regolamento, che ne definisce” sono sostituite dalle seguenti: “I servizi sono individuati da atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale, che ne definiscono”;
b) alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)”.
6. All’articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso; b) nel comma 3 le parole: “, qualora essi derivino da nuove leggi o da norme di attuazione dello Statuto speciale o dall’esecuzione di accordi con lo Stato, con le regioni, con la Provincia autonoma di Bolzano o con altri enti pubblici, o da progetti concordati con gli organi dell’Unione europea” sono soppresse.
7. All’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 6 le parole: “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5”; b) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo dopo le parole: “qualora le azioni” sono inserite le seguenti: “o quote di società”;
2) nel secondo periodo dopo le parole: “predette azioni” sono inserite le seguenti: “o quote di società”; c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
“9 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, alle società di capitali di cui al comma 1, lettera c), o a società da queste partecipate, può essere disposto, nel rispetto del diritto comunitario, l’affidamento di compiti, attività e servizi, ivi incluso il diritto a riscuotere, senza obbligo di riversamento, entrate di competenza della Provincia, anche ove ciò non sia previsto nella relativa norma istitutiva. Con la medesima deliberazione sono disposti, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30, comma 1, le conseguenti modificazioni di carattere organizzativo. Possono essere attribuiti alle medesime società anche le funzioni relative alla concessione di aiuti, contributi, trasferimenti e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore di soggetti pubblici e privati; in tal caso è comunque consentita agli interessati la proposizione di un ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla decisione. Restano ferme le competenze spettanti per legge a soggetti diversi.”; d) dopo il comma 10 bis è inserito il seguente:
“10 ter. Con deliberazione della Giunta provinciale sono emanate direttive per l’adozione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), nonché di quelli di cui alla lettera c) controllati dalla Provincia, di atti organizzativi riguardanti i criteri e le modalità per il reclutamento del personale dipendente con contratto di lavoro subordinato e per il conferimento degli incarichi di consulenza e di collaborazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità.”
8. Dopo il comma 4 dell’articolo 42 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inseriti i seguenti:
“4 bis. Al fine di garantire la semplificazione della gestione finanziaria dell’intero esercizio finanziario annuale, qualora la soppressione del comprensorio ai sensi del comma 1 avvenga nel corso dell’esercizio, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, può individuare una specifica disciplina della gestione finanziaria e contabile che la comunità adotta per la residua parte dell’esercizio. A tal fine la predetta deliberazione può prevedere anche che la comunità mantenga lo schema di bilancio in essere ed applichi le regole contabili già applicabili al comprensorio. Il rendiconto dell’ente soppresso viene approvato dall’assemblea della comunità entro tre mesi dalla data di soppressione del comprensorio; la relazione prevista al punto d) del comma 1 dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L viene disposta dall’organo di revisione contabile già nominato dal comprensorio; il compenso corrisposto ai componenti di tale organo per le attività di questo comma è determinato con deliberazione della Giunta provinciale e i relativi oneri sono assunti dalla comunità. 4 ter. Per le comunità i cui organi siano eletti antecedentemente al primo turno elettorale generale per le elezioni dei consigli comunali successivo all’entrata in vigore di questa legge, ai fini del trasferimento delle funzioni previsto dall’articolo 8, comma 13, l’assemblea può approvare gli atti fondamentali anche prescindendo da quanto disposto dall’articolo 14, comma 4, lettera c).”
9. Fino alla data di adozione degli atti organizzativi previsti dall’articolo 29, comma 4, e dall’articolo 30, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006, come modificati da quest’articolo, o fino alla diversa data da tali atti stabilita, restano ferme l’articolazione organizzativa della Provincia e le competenze delle strutture esistenti alla data di entrata in vigore di quest’articolo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubblicheArticolo 2 - Modificazioni della legge provinciale sullattività amministrativa
Articolo 3 - Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dellattività commerciale in provincia di Trento)
Articolo 4 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dellautonomia del Trentino)
Articolo 5 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)
Articolo 6 - Modificazioni dellarticolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di regolamenti di gruppo fra le società del gruppo Provincia
Articolo 7 - Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale
Articolo 8 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dellambiente dagli inquinamenti)
Articolo 9 - Modificazione dellarticolo 16 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dellintegrità dellazienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)
Articolo 10 - Modificazione dellarticolo 5 della legge provinciale 8 novembre 1993, n. 31 (Disciplina dei percorsi per la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore)
Articolo 11 - Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dellimpatto ambientale e ulteriori norme di tutela dellambiente)
Articolo 12 - Modificazioni della legge urbanistica provinciale
Articolo 13 - Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità
Articolo 14 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)
Articolo 15 - Modificazione dellarticolo 2 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti limpianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt)
Articolo 16 - Inserimento dellarticolo 12 bis nella legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", in materia di localizzazione di aree per ledilizia abitativa
Articolo 17 - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)
Articolo 18 - Modificazioni dellarticolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, in materia di istituzione dellAgenzia provinciale per lassistenza e la previdenza integrativa
Articolo 19 - Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)
Articolo 20 - Modificazione dellarticolo 3 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)
Articolo 21 - Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)
Articolo 22 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)
Articolo 23 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dellordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 24 - Modificazione dellarticolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, in materia di personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti
Articolo 25 - Entrata in vigore