Legge Provinciale Trento 3/4/2009 n. 4
Articolo 13
Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità
Capo III - Disposizioni in materia di ambiente e territorio
Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), è inserito il seguente:
“4 bis. Anche ai fini del calcolo dell’indennità secondo quanto previsto dall’articolo 15, nell’ambito dei criteri di cui al comma 4, lettera a), il regolamento definisce specifiche modalità di calcolo per la determinazione del valore venale delle aree a ridotta potenzialità edificatoria, quali la stretta pertinenza e le aree su cui sorgono costruzioni. Il regolamento può inoltre prevedere forme di indennizzo legate alla diminuzione del valore dell’area non espropriata per effetto dell’espropriazione.”
2. Nel comma 3 dell’articolo 154 della legge urbanistica provinciale il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Le indennità determinate sulla base dei nuovi criteri introdotti da questo articolo si applicano, ove più favorevoli: a) ai procedimenti espropriativi per i quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, siano esperibili o pendenti i ricorsi per la rideterminazione dell’indennità avanti alla commissione provinciale per le espropriazioni e i ricorsi in opposizione alla stima avanti all’autorità giudiziaria; b) ai procedimenti espropriativi in corso alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 4 dell’articolo 14 della legge provinciale n. 6 del 1993, per i quali, alla medesima data, siano pendenti i ricorsi per la rideterminazione dell’indennità avanti alla commissione provinciale per le espropriazioni o i ricorsi in opposizione alla stima avanti all’autorità giudiziaria.”
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per la realizzazione degli interventi che necessitano di espropriazione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubblicheArticolo 2 - Modificazioni della legge provinciale sullattività amministrativa
Articolo 3 - Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dellattività commerciale in provincia di Trento)
Articolo 4 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dellautonomia del Trentino)
Articolo 5 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)
Articolo 6 - Modificazioni dellarticolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di regolamenti di gruppo fra le società del gruppo Provincia
Articolo 7 - Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale
Articolo 8 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dellambiente dagli inquinamenti)
Articolo 9 - Modificazione dellarticolo 16 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dellintegrità dellazienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)
Articolo 10 - Modificazione dellarticolo 5 della legge provinciale 8 novembre 1993, n. 31 (Disciplina dei percorsi per la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore)
Articolo 11 - Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dellimpatto ambientale e ulteriori norme di tutela dellambiente)
Articolo 12 - Modificazioni della legge urbanistica provinciale
Articolo 13 - Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità
Articolo 14 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)
Articolo 15 - Modificazione dellarticolo 2 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti limpianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt)
Articolo 16 - Inserimento dellarticolo 12 bis nella legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", in materia di localizzazione di aree per ledilizia abitativa
Articolo 17 - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)
Articolo 18 - Modificazioni dellarticolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, in materia di istituzione dellAgenzia provinciale per lassistenza e la previdenza integrativa
Articolo 19 - Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)
Articolo 20 - Modificazione dellarticolo 3 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)
Articolo 21 - Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)
Articolo 22 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)
Articolo 23 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dellordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 24 - Modificazione dellarticolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, in materia di personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti
Articolo 25 - Entrata in vigore