Articolo Normativa

Legge Provinciale Trento 3/4/2009 n. 4

Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009

Articolo 14

Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)

Capo III - Disposizioni in materia di ambiente e territorio

Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)

1. Dopo l’articolo 17 bis della legge provinciale sulle acque pubbliche è inserito il seguente:
“Art. 17 bis 1
Impianti ad accumulo mediante pompaggio di acque pubbliche a scopo di riqualificazione di energia 1. La concessione d’uso di acque pubbliche, finalizzata all’accumulo mediante pompaggio a scopo di riqualificazione dell’energia, con opere di presa e di restituzione nella medesima sezione del corpo idrico ed alla medesima quota, è disciplinata da questa legge e dai regolamenti previsti dall’articolo 17. Per gli impianti di pompaggio integrati in impianti di produzione idroelettrica resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa. 
2. Per la concessione di cui al comma 1, oltre ai canoni demaniali per l’uso dell’acqua previsti ai sensi dell’articolo 16 decies, la Provincia può prevedere il pagamento di canoni aggiuntivi.
3. Quest’articolo si applica anche ai procedimenti per le concessioni di cui al comma 1 non ancora conclusi alla data di entrata in vigore di quest’articolo.”
2. Dopo l’articolo 17 octies della legge provinciale sulle acque pubbliche è aggiunto il seguente:
“Art. 17 novies
Disposizioni per la realizzazione di serbatoi di acque nell’ambito dei volumi oggetto di coltivazione di cava
1. La Provincia, i comuni, i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario nonché le società affidatarie dei servizi idrici possono realizzare o installare - nell’ambito dei volumi, superficiali o sotterranei, oggetto di coltivazione delle cave ai sensi della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell’attività di cava) - appositi serbatoi o bacini di acque destinate prevalentemente ad uso potabile o irriguo, sulla base di apposito accordo di programma stipulato con il soggetto titolare della concessione o dell’autorizzazione alla coltivazione della cava, il comune territorialmente interessato e la Provincia.
2. Su iniziativa dell’ente o del soggetto proponente, lo schema di accordo di programma, corredato da appropriati elementi cartografici inerenti la localizzazione dell’intervento, è affisso per la durata di trenta giorni all’albo del comune territorialmente interessato. Chiunque, nel periodo di affissione, può presentare osservazioni al comune, che saranno considerate ai fini della sottoscrizione definitiva dell’accordo.
3. L’accordo di programma definitivamente sottoscritto dagli enti e soggetti interessati è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione a cura dell’ente o del soggetto proponente e costituisce, ove occorra, variante al piano regolatore generale e modifica e integrazione di diritto del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali nonché di eventuali programmi di attuazione.
4. L’utilizzazione dei volumi escavati per le finalità del comma 1 può essere determinata, per effetto dell’accordo di programma, anche in deroga al criterio di proficuo, corretto e integrale sfruttamento del giacimento previsto dalla legge provinciale sulle cave.
5. Al termine dei lavori minerari di escavazione della parte relativa alle opere di cui al comma 1, è variato il provvedimento di concessione o di autorizzazione con lo stralcio dell’area interessata alle opere di predisposizione del serbatoio o del bacino, al fine di consentirne i relativi lavori.
6. Qualora sussistano diritti di uso civico a carico dell’area interessata, antecedentemente alla sottoscrizione definitiva dell’accordo di programma devono essere utilmente espletate le procedure di verifica previste dall’articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico). 
7. Gli interventi e le opere previste da questo articolo sono considerati di interesse pubblico. Per la loro realizzazione si applicano le disposizioni normative, ed i conseguenti regimi concessori e autorizzativi, in materia di ambiente, di acque, di cave, di paesaggio, di governo del territorio e di dighe, in quanto ne ricorrano i presupposti e compatibilmente con la disciplina stabilita da questo articolo.
8. Ove la realizzazione di serbatoi o di bacini di acque, sotterranei e superficiali, sia prevista al di fuori delle aree destinate alla coltivazione di cave, trovano applicazione, su richiesta del proponente, le disposizioni stabilite da questo articolo relative all’accordo di programma, prescindendo dalla sottoscrizione del soggetto titolare della concessione o dell’autorizzazione alla coltivazione di cave, qualora non vi sia interferenza fra i lavori di coltivazione e i lavori di realizzazione del bacino. In tali casi, ai fini della realizzazione dell’intervento, resta ferma l’applicazione della disciplina vigente in materia di lavori pubblici.” 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 si provvede con gli stanziamenti autorizzati sull’unità previsionale di base 61.22.220.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche
Articolo 2 - Modificazioni della legge provinciale sull’attività amministrativa
Articolo 3 - Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento)
Articolo 4 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)
Articolo 5 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)
Articolo 6 - Modificazioni dell’articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di regolamenti di gruppo fra le società del gruppo Provincia
Articolo 7 - Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale
Articolo 8 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)
Articolo 9 - Modificazione dell’articolo 16 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell’integrità dell’azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)
Articolo 10 - Modificazione dell’articolo 5 della legge provinciale 8 novembre 1993, n. 31 (Disciplina dei percorsi per la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore)
Articolo 11 - Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente)
Articolo 12 - Modificazioni della legge urbanistica provinciale
Articolo 13 - Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità
Articolo 14 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)
Articolo 15 - Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l’impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt)
Articolo 16 - Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", in materia di localizzazione di aree per l’edilizia abitativa
Articolo 17 - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)
Articolo 18 - Modificazioni dell’articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, in materia di istituzione dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa
Articolo 19 - Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)
Articolo 20 - Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)
Articolo 21 - Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)
Articolo 22 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)
Articolo 23 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 24 - Modificazione dell’articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, in materia di personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti
Articolo 25 - Entrata in vigore

Sorry. No data so far.