Articolo Normativa

Legge Provinciale Trento 3/4/2009 n. 4

Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009

Articolo 2

Modificazioni della legge provinciale sull’attività amministrativa

Capo I - Disposizioni in materia di semplificazione e liberalizzazione

Modificazioni della legge provinciale sull’attività amministrativa

1. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale sull’attività amministrativa dopo le parole: “di efficacia” sono inserite le seguenti: “, di imparzialità”.
2. All’articolo 3 della legge provinciale sull’attività amministrativa sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, in materia di risorse per la retribuzione di risultato e del fondo per la produttività, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questo comma, l’amministrazione ridefinisce i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi del comma 2, i quali non possono comunque essere superiori a novanta giorni. Nei casi in cui sia indispensabile fissare termini di conclusione superiori a novanta giorni, in considerazione della particolare complessità del procedimento, della natura degli interessi pubblici tutelati e della effettiva sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, e sempre che sia stata verificata l’inapplicabilità degli strumenti di semplificazione delle procedure e della documentazione previsti da questa legge, tali termini non possono comunque superare i centottanta giorni. Fino all’adozione dei provvedimenti previsti da questo comma, continuano ad applicarsi i termini già stabiliti ai sensi del comma 2 o, in mancanza di questi, il termine residuale indicato dal comma 4.
2 ter. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.”; b) nel comma 3 le parole: “atti di altre amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “atti di altre strutture o amministrazioni”.  3. Alla fine del comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale sull’attività amministrativa è aggiunto il seguente periodo: “La Provincia favorisce l’uso delle tecnologie nei rapporti con i cittadini e le imprese, incentivando in particolare il ricorso alla posta elettronica certificata e alla firma digitale per la trasmissione delle istanze e della relativa documentazione.”
4. L’articolo 19 bis della legge provinciale sull’attività amministrativa è sostituito dal seguente:
“Art. 19 bis
Semplificazione delle procedure
1. Per razionalizzare e accelerare lo svolgimento dell’attività amministrativa, con uno o più regolamenti sono emanate disposizioni per la delegificazione e la semplificazione delle procedure previste da leggi provinciali, ivi comprese quelle relative alla concessione ed erogazione di agevolazioni economiche, comunque denominate.  2. I regolamenti sono emanati attenendosi ai seguenti principi e criteri: a) riduzione delle fasi procedimentali e degli organi o dei soggetti intervenienti nel procedimento; b) riduzione degli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese e perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e regolazione uniforme di procedimenti tra loro analoghi od omogenei e dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività; e) sostituzione dei procedimenti che comportano, per l’amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, con altri che prevedono la sostituzione dell’attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendo comunque forme di controllo; f) individuazione di procedure che il cittadino possa gestire in autonomia, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande; g) individuazione di procedure automatizzate per i casi che non richiedono una valutazione discrezionale, ma esclusivamente l’accertamento di presupposti e di requisiti; h) individuazione di procedure differenziate in relazione all’importo finanziato dall’amministrazione provinciale, anche prevedendo che l’intervento provinciale sia definito in via forfettaria o sulla base delle spese già effettuate; i) semplificazione degli adempimenti e della documentazione richiesti ai fini della liquidazione delle spese, consentendo anche la liquidazione dell’agevolazione economica prima del completo pagamento della spesa, salva successiva verifica; j) con riferimento ai contributi di modesta entità, individuazione dei casi di ricorso all’anticipazione della liquidazione dei contributi avvalendosi di società a prevalente partecipazione provinciale o di altri soggetti idonei; k) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.  3. I regolamenti individuano le disposizioni di leggi e di regolamenti provinciali che regolano le procedure oggetto di semplificazione abrogate a decorrere dalla data prevista dai regolamenti medesimi.  4. In relazione alla finalità di pervenire con urgenza alla razionalizzazione delle procedure, quale misura anticongiunturale straordinaria e in attesa dell’approvazione dei regolamenti di semplificazione previsti da questa legge, per il biennio 2009-2010 alle finalità di quest’articolo si provvede con deliberazioni della Giunta provinciale. Le medesime deliberazioni possono individuare i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, le proposte o gli altri atti di natura endoprocedimentale comunque denominati, dalla cui acquisizione si può prescindere, anche se tali atti sono previsti da legge o regolamento, e purché gli stessi non siano connessi con la tutela dell’ambiente, della salute e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Giunta provinciale individua per settori omogenei il procedimento principale e le fasi della procedura che sono temporaneamente omesse. Il sito internet della Provincia informa di quanto previsto da questo comma.” 5. Nel comma 3 dell’articolo 19 ter della legge provinciale sull’attività amministrativa dopo le parole: “strutture provinciali” sono inserite le seguenti: “, nonché dell’attività di inserimento dei dati relativi alle pratiche e d’inoltro delle domande e della relativa documentazione alla Provincia, anche esclusivamente in modalità telematica mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata”.
6. L’articolo 40 bis della legge provinciale sull’attività amministrativa è abrogato.
7. Nel comma 1 dell’articolo 40 quater della legge provinciale sull’attività amministrativa le parole: “come definiti dall’articolo 40 bis, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “da intendersi quali attività dell’amministrazione pubblica provinciale finalizzate ad erogare, nella loro successione, un servizio al cittadino a seguito di una richiesta di parte o d’ufficio”.
8. Le misure di semplificazione previste dall’articolo 19 ter della legge provinciale sull’attività amministrativa, come modificato dal comma 5, sono adottate entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche
Articolo 2 - Modificazioni della legge provinciale sull’attività amministrativa
Articolo 3 - Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento)
Articolo 4 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)
Articolo 5 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)
Articolo 6 - Modificazioni dell’articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di regolamenti di gruppo fra le società del gruppo Provincia
Articolo 7 - Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale
Articolo 8 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)
Articolo 9 - Modificazione dell’articolo 16 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell’integrità dell’azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)
Articolo 10 - Modificazione dell’articolo 5 della legge provinciale 8 novembre 1993, n. 31 (Disciplina dei percorsi per la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore)
Articolo 11 - Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente)
Articolo 12 - Modificazioni della legge urbanistica provinciale
Articolo 13 - Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità
Articolo 14 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)
Articolo 15 - Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l’impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt)
Articolo 16 - Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", in materia di localizzazione di aree per l’edilizia abitativa
Articolo 17 - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)
Articolo 18 - Modificazioni dell’articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, in materia di istituzione dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa
Articolo 19 - Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)
Articolo 20 - Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)
Articolo 21 - Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)
Articolo 22 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)
Articolo 23 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 24 - Modificazione dell’articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, in materia di personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti
Articolo 25 - Entrata in vigore

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