Legge Provinciale Trento 3/4/2009 n. 4
Articolo 1
Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche
Capo I - Disposizioni in materia di semplificazione e liberalizzazione
Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche
1. Fino alla data individuata dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 151, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), per le finalità del capo I del titolo VII della legge urbanistica provinciale e ai fini dell’approvazione dei progetti di lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), possono utilizzare la conferenza di servizi per acquisire pareri, autorizzazioni, intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati; si applica in questo caso quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche, dagli articoli da 16 a 16 quinquies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), nonché da quest’articolo. Al coordinamento dei lavori della conferenza di servizi nonché all’indizione della medesima provvede il dipartimento provinciale competente in materia di infrastrutture su richiesta della struttura o dell’amministrazione aggiudicatrice interessata.
2. In relazione alle esigenze organizzative connesse con l’attuazione del comma 1, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati i casi in cui è esclusa, anche temporaneamente, l’applicazione di quanto previsto dal medesimo comma. Restano fermi gli obblighi di ricorrere alla conferenza di servizi previsti dalla vigente normativa.
3. Per il triennio 2009-2011 la Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può aumentare per specifiche categorie o tipologie di opere pubbliche l’importo dei progetti per il quale non è richiesto il parere degli organi consultivi previsto dall’articolo 58, comma 1, lettera a), della legge provinciale sui lavori pubblici, fino al limite massimo fissato dall’articolo 55, comma 3, lettera a), della legge provinciale sui lavori pubblici.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubblicheArticolo 2 - Modificazioni della legge provinciale sullattività amministrativa
Articolo 3 - Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dellattività commerciale in provincia di Trento)
Articolo 4 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dellautonomia del Trentino)
Articolo 5 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)
Articolo 6 - Modificazioni dellarticolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di regolamenti di gruppo fra le società del gruppo Provincia
Articolo 7 - Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale
Articolo 8 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dellambiente dagli inquinamenti)
Articolo 9 - Modificazione dellarticolo 16 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dellintegrità dellazienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)
Articolo 10 - Modificazione dellarticolo 5 della legge provinciale 8 novembre 1993, n. 31 (Disciplina dei percorsi per la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore)
Articolo 11 - Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dellimpatto ambientale e ulteriori norme di tutela dellambiente)
Articolo 12 - Modificazioni della legge urbanistica provinciale
Articolo 13 - Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità
Articolo 14 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)
Articolo 15 - Modificazione dellarticolo 2 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti limpianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt)
Articolo 16 - Inserimento dellarticolo 12 bis nella legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", in materia di localizzazione di aree per ledilizia abitativa
Articolo 17 - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)
Articolo 18 - Modificazioni dellarticolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, in materia di istituzione dellAgenzia provinciale per lassistenza e la previdenza integrativa
Articolo 19 - Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)
Articolo 20 - Modificazione dellarticolo 3 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)
Articolo 21 - Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)
Articolo 22 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)
Articolo 23 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dellordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 24 - Modificazione dellarticolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, in materia di personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti
Articolo 25 - Entrata in vigore