Legge Provinciale Trento 3/4/2009 n. 4
Articolo 8
Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dellambiente dagli inquinamenti)
Capo III - Disposizioni in materia di ambiente e territorio
Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)
1. Nel comma 3 dell’articolo 6 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti le parole: “- gli impianti termici, stufe singole e caminetti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h;” sono sostituite dalle seguenti: “- gli impianti termici, stufe e caminetti di potenzialità inferiore a 0,035 MW;”.
2. All’articolo 8 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 sono soppresse le parole: “e trasmessa al Ministero dell’ambiente”; b) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: “L’esito degli autonomi controlli prescritti nel provvedimento di autorizzazione e la relativa documentazione sono conservati presso l’impianto per un periodo di dieci anni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione e presentati in occasione di sopralluoghi espletati da personale incaricato di compiti di vigilanza.”
3. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 14 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti è aggiunto il seguente:
“5 ter. Con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1), sono individuati gli scarichi di acque reflue derivanti dalle lavanderie assimilati alle acque reflue domestiche, stabilendo anche eventuali misure o limiti di emissione o trattamenti prima del loro recapito in fognatura o nei corpi idrici ricettori.”
4. Il comma 1 dell’articolo 24 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti è sostituito dal seguente:
“1. Nei casi stabiliti dal piano provinciale di risanamento delle acque l’autorizzazione al recapito in fognatura degli scarichi delle acque reflue industriali, ai sensi dell’articolo 23, viene rilasciata su parere conforme dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, se la fognatura non è presidiata da un impianto di depurazione biologico adeguato alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque, o su parere della struttura provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie, se la fognatura è presidiata da un impianto di depurazione di tipo biologico adeguato alle previsioni del predetto piano.”
5. All’articolo 25 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: “Fatta salva la disciplina concernente la bonifica dei siti inquinati, il predetto programma contiene adeguati elementi informativi volti ad escludere la movimentazione o il trasferimento di acque sotterranee provenienti da falde contaminate o interferenti con le medesime falde; con deliberazione della Giunta provinciale possono essere emanate apposite direttive per la redazione del programma e per lo svolgimento delle attività istruttorie.”; b) alla fine del comma 4 bis è aggiunto il seguente periodo: “Nell’ambito delle prescrizioni stabilite dal provvedimento di autorizzazione, l’agenzia può altresì disporre specifici valori limite di emissione da rispettare per il recapito finale delle acque intercettate.”
6. Dopo il comma 3 dell’articolo 54 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti sono inseriti i seguenti:
“3 bis. Fatto salvo quanto previsto dal piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche e dall’articolo 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, il piano è adeguato e integrato con i contenuti che la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, istitutiva di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e la normativa statale di recepimento demandano al piano di gestione. 3 ter. Il piano di cui al comma 3 bis può individuare i territori dei comuni nei quali, in ragione del carico del settore zootecnico, si rende necessario attivare misure di controllo nell’utilizzazione agronomica dei reflui di allevamento mediante piani di distribuzione e adempimenti a carico dei produttori e degli utilizzatori, anche nell’ambito di accordi di programma. Le agevolazioni previste dall’articolo 42 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati), sono utilizzate prioritariamente per le finalità di questo comma.” 7. Dopo il comma 7 dell’articolo 59 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti è aggiunto il seguente:
“7 bis. Gli edifici, anche a carattere residenziale, insediati all’interno delle zone di rispetto degli impianti di depurazione, possono essere ampliati fino al 20 per cento del volume esistente, previo parere favorevole della struttura competente in materia di opere igienico-sanitarie volto a verificare la compatibilità dell’intervento con eventuali esigenze di ampliamento dell’impianto, qualora i medesimi edifici siano stati regolarmente autorizzati o realizzati precedentemente all’installazione dell’impianto di depurazione.”
8. All’articolo 102 quater del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “Resta ferma la disciplina concernente lo scarico e la reimmissione delle acque in falda di cui all’articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche in deroga alle disposizioni provinciali in materia di scarichi.”; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite misure di semplificazione delle procedure amministrative e delle modalità di predisposizione della documentazione afferenti la bonifica di siti inquinati di ridotte dimensioni nel rispetto degli standard e dei principi stabiliti dalla normativa statale recanti limiti all’autonomia provinciale ai sensi dello Statuto speciale.”; c) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: “La garanzia finanziaria prevista dall’articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 è prestata in misura pari al 30 per cento del costo stimato dell’intervento.”
9. La disciplina prevista dal comma 5 dell’articolo 8 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, come modificato dal comma 2 di quest’articolo, trova applicazione anche con riguardo ai controlli prescritti dalle autorizzazioni già rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore di quest’articolo; si prescinde conseguentemente dall’obbligo di trasmissione previsto nelle autorizzazioni medesime.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubblicheArticolo 2 - Modificazioni della legge provinciale sullattività amministrativa
Articolo 3 - Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dellattività commerciale in provincia di Trento)
Articolo 4 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dellautonomia del Trentino)
Articolo 5 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)
Articolo 6 - Modificazioni dellarticolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di regolamenti di gruppo fra le società del gruppo Provincia
Articolo 7 - Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale
Articolo 8 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dellambiente dagli inquinamenti)
Articolo 9 - Modificazione dellarticolo 16 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dellintegrità dellazienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)
Articolo 10 - Modificazione dellarticolo 5 della legge provinciale 8 novembre 1993, n. 31 (Disciplina dei percorsi per la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore)
Articolo 11 - Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dellimpatto ambientale e ulteriori norme di tutela dellambiente)
Articolo 12 - Modificazioni della legge urbanistica provinciale
Articolo 13 - Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità
Articolo 14 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)
Articolo 15 - Modificazione dellarticolo 2 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti limpianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt)
Articolo 16 - Inserimento dellarticolo 12 bis nella legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", in materia di localizzazione di aree per ledilizia abitativa
Articolo 17 - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)
Articolo 18 - Modificazioni dellarticolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, in materia di istituzione dellAgenzia provinciale per lassistenza e la previdenza integrativa
Articolo 19 - Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)
Articolo 20 - Modificazione dellarticolo 3 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)
Articolo 21 - Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)
Articolo 22 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)
Articolo 23 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dellordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 24 - Modificazione dellarticolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, in materia di personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti
Articolo 25 - Entrata in vigore