Articolo Normativa

Legge Regionale Molise 21/11/2008 n. 33

Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio

Articolo 1

Campo di applicazione e finalità

Campo di applicazione e finalità

1. La Regione Molise intende contribuire alla tutela della sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine pubbliche e private ad uso natatorio, mediante la definizione dei requisiti per la loro costruzione, le indicazioni per la manutenzione e per le specifiche attività di vigilanza.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano esclusivamente alle piscine classificate nelle categorie A, classi A/1, A/2, A/3, A/4 e B, classe B/1, di cui all’articolo 3, ed aventi tipologie di vasche, a), b), c), d), e) ed f) di cui all’articolo 4.
3. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le piscine classificate nella categoria B, classe B/2, e nella categoria C di cui all’articolo 3.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Campo di applicazione e finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Classificazione delle piscine
Articolo 4 - Tipologie di vasche
Articolo 5 - Parere igienico-sanitario
Articolo 6 - Inizio attività
Articolo 7 - Comunicazioni periodiche delle attività stagionali
Articolo 8 - Dotazione di personale
Articolo 9 - Utenti
Articolo 10 - Requisiti strutturali
Articolo 11 - Controlli
Articolo 12 - Controlli interni
Articolo 13 - Controlli esterni
Articolo 14 - Regolamento interno
Articolo 15 - Regolamento regionale
Articolo 16 - Sanzioni amministrative
Articolo 17 - Norme transitorie
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Applicabilità delle norme

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