Legge Regionale Molise 21/11/2008 n. 33
Articolo 3
Classificazione delle piscine
Classificazione delle piscine
1. Le piscine, ai fini igienico-sanitari, sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.
2. Le piscine in base alla loro destinazione si distinguono nelle categorie A, B e C, a loro volta suddivise in classi.
3. Alla categoria A appartengono le piscine pubbliche o private destinate ad una utenza pubblica.
4. La categoria A è suddivisa nelle seguenti classi:
a) A/1: piscine pubbliche o private aperte al pubblico;
b) A/2: piscine ad uso collettivo inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghire, all’aria aperta e agrituristiche, a disposizione esclusiva degli alloggiati, nonché inserite in altre strutture adibite ad uso collettivo quali collegi, convitti, scuole, università, comunità, palestre, circoli e associazioni, a disposizione dei soli ospiti, studenti, clienti o soci;
c) A/3: impianti finalizzati al gioco acquatico;
d) A/4: strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di una delle classi di cui alle lettere a), b) e c).
5. Alla categoria B appartengono le piscine costituenti parti comuni dell’edificio, ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile, e destinate agli abitanti del condominio stesso e le piscine di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale destinate agli abitanti dell’edificio o del complesso stesso e non comprese tra quelle classificate A/2 del comma 4.
6. La categoria B è suddivisa nelle seguenti classi:
a) B/1: piscine facenti parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale costituiti da più di quattro unità abitative;
b) B/2: piscine facenti parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale costituiti da non più di quattro unità abitative;
7. La categoria C comprende le piscine destinate ad usi speciali collocate all’interno di strutture di cura, di riabilitazione e termali.
8. In base alle caratteristiche ambientali e strutturali le piscine si distinguono in:
a) scoperte, se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
b) coperte, se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
c) di tipo misto, se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
d) di tipo convertibile, se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Campo di applicazione e finalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Classificazione delle piscine
Articolo 4 - Tipologie di vasche
Articolo 5 - Parere igienico-sanitario
Articolo 6 - Inizio attività
Articolo 7 - Comunicazioni periodiche delle attività stagionali
Articolo 8 - Dotazione di personale
Articolo 9 - Utenti
Articolo 10 - Requisiti strutturali
Articolo 11 - Controlli
Articolo 12 - Controlli interni
Articolo 13 - Controlli esterni
Articolo 14 - Regolamento interno
Articolo 15 - Regolamento regionale
Articolo 16 - Sanzioni amministrative
Articolo 17 - Norme transitorie
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Applicabilità delle norme