Articolo Normativa

Legge Regionale Molise 21/11/2008 n. 33

Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio

Articolo 19

Applicabilità delle norme

Applicabilità delle norme

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 15.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Campo di applicazione e finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Classificazione delle piscine
Articolo 4 - Tipologie di vasche
Articolo 5 - Parere igienico-sanitario
Articolo 6 - Inizio attività
Articolo 7 - Comunicazioni periodiche delle attività stagionali
Articolo 8 - Dotazione di personale
Articolo 9 - Utenti
Articolo 10 - Requisiti strutturali
Articolo 11 - Controlli
Articolo 12 - Controlli interni
Articolo 13 - Controlli esterni
Articolo 14 - Regolamento interno
Articolo 15 - Regolamento regionale
Articolo 16 - Sanzioni amministrative
Articolo 17 - Norme transitorie
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Applicabilità delle norme