Legge Regionale Molise 21/11/2008 n. 33
Articolo 9
Utenti
Utenti
1. Gli utenti delle piscine si distinguono in:
a) frequentatori: utenti presenti all’interno dell’impianto natatorio;
b) bagnanti: utenti che si trovano all’interno della sezione vasche delimitata sul posto.
2. Il numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili è determinato, con il regolamento regionale di cui all’articolo 15, in relazione alle diverse categorie di piscine.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Campo di applicazione e finalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Classificazione delle piscine
Articolo 4 - Tipologie di vasche
Articolo 5 - Parere igienico-sanitario
Articolo 6 - Inizio attività
Articolo 7 - Comunicazioni periodiche delle attività stagionali
Articolo 8 - Dotazione di personale
Articolo 9 - Utenti
Articolo 10 - Requisiti strutturali
Articolo 11 - Controlli
Articolo 12 - Controlli interni
Articolo 13 - Controlli esterni
Articolo 14 - Regolamento interno
Articolo 15 - Regolamento regionale
Articolo 16 - Sanzioni amministrative
Articolo 17 - Norme transitorie
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Applicabilità delle norme