Legge Regionale Molise 21/11/2008 n. 33
Articolo 16
Sanzioni amministrative
Sanzioni amministrative
1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, i Comuni esercitano le funzioni amministrative, relativamente all’applicazione delle sanzioni per le violazioni delle norme prescritte dalla presente legge, sulla base dell’accertamento delle violazioni effettuato dalla A.S.Re.M. - Ufficio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente.
2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative, per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, capo I, sezione II, e successive modificazioni.
3. La violazione delle disposizioni sulle comunicazioni di cui all’articolo 7 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 2.000,00.
4. La violazione delle disposizioni sulla nomina del responsabile della piscina o sull’individuazione dell’assistente ai bagnanti e dell’addetto agli impianti tecnologici di cui all’articolo 8 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 1.500,00. La sanzione comporta l’immediata chiusura dell’impianto.
5. La violazione delle disposizioni sui compiti del responsabile della piscina di cui all’articolo 8, comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.
6. La violazione dei requisiti strutturali di cui all’articolo 10 e al regolamento regionale di cui all’articolo 15 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.
7. La violazione delle disposizioni sulla redazione del documento di valutazione del rischio comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 1.000,00 a Euro 3.000,00 e la chiusura dell’impianto fino alla redazione del documento.
8. La violazione delle disposizioni sulla elaborazione e sulla tenuta degli ulteriori documenti necessari ai fini dei controlli interni, indicati nel regolamento regionale di cui all’articolo 15, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 2.000,00.
9. La violazione del numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili, indicato nel regolamento regionale di cui all’articolo 15, comporta l’applicazione della sanzione da Euro 500,00 a Euro 2.400,00 e la chiusura dell’attività balneare per un massimo di cinque giorni.
10. La violazione delle disposizioni sui requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque utilizzate in vasca comporta l’applicazione della sanzione da Euro 500,00 a Euro 2.400,00 e la chiusura dell’attività balneare fino al ripristino delle condizioni la cui violazione ha comportato l’applicazione delle sanzioni.
11. La violazione delle disposizioni sui requisiti igienicoambientali concernenti le sostanze da impiegare per il trattamento dell’acqua comporta l’applicazione della sanzione da Euro 500,00 a Euro 2.400,00.
12. La violazione delle disposizioni sui requisiti termoigrometrici e di ventilazione, illuminotecnici ed acustici dell’impianto comporta l’applicazione della sanzione da Euro 300,00 a Euro 1.000,00.
13. La mancata adozione del regolamento interno di cui all’articolo 14 comporta l’applicazione della sanzione da Euro 300,00 a Euro 1.000,00.
14. L’accertamento della mancanza dei materiali e delle attrezzature per le attività di primo soccorso indicati nel regolamento regionale di cui all’articolo 15 comporta l’applicazione della sanzione da Euro 300,00 a Euro 1.000,00.
15. La recidiva delle violazioni di cui al presente articolo comporta l’applicazione della relativa sanzione amministrativa in misura non inferiore alla metà del massimo stabilito e la chiusura dell’attività balneare fino al ripristino delle condizioni stabilite dalla legge e dal regolamento.
16. In ogni caso restano ferme le vigenti disposizioni relative all’adozione da parte dell’autorità sanitaria di provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero necessari a tutela della salute pubblica.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Campo di applicazione e finalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Classificazione delle piscine
Articolo 4 - Tipologie di vasche
Articolo 5 - Parere igienico-sanitario
Articolo 6 - Inizio attività
Articolo 7 - Comunicazioni periodiche delle attività stagionali
Articolo 8 - Dotazione di personale
Articolo 9 - Utenti
Articolo 10 - Requisiti strutturali
Articolo 11 - Controlli
Articolo 12 - Controlli interni
Articolo 13 - Controlli esterni
Articolo 14 - Regolamento interno
Articolo 15 - Regolamento regionale
Articolo 16 - Sanzioni amministrative
Articolo 17 - Norme transitorie
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Applicabilità delle norme