Legge Regionale Molise 21/11/2008 n. 33
Articolo 13
Controlli esterni
Controlli esterni
1. I controlli esterni ed i relativi prelievi sono effettuati dalla A.S.Re.M. - Ufficio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente – secondo modalità e frequenza che tengono conto della tipologia degli impianti ed in conformità a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all’articolo 15.
2. La A.S.Re.M. - Ufficio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente – qualora accerti la non conformità dell’impianto ai requisiti prescritti dalla vigente normativa, dispone, anche attraverso prescrizioni dirette e fissazione di apposito termine, che siano adottati i provvedimenti necessari finalizzati al ripristino di detti requisiti.
3. In caso di inadempienza, nei termini fissati, alle prescrizioni formulate ai sensi del comma 2, l’A.S.Re.M. può disporre, anche in via temporanea, la chiusura dell’impianto, dandone immediata comunicazione al Comune di ubicazione dell’impianto.
4. L’A.S.Re.M. può disporre, in via temporanea, la chiusura dell’impianto, anche in assenza di previa prescrizione formulata ai sensi del comma 3, ogni qualvolta verifichi condizioni di rischio grave per la salute degli utenti, dandone immediata comunicazione al Comune.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Campo di applicazione e finalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Classificazione delle piscine
Articolo 4 - Tipologie di vasche
Articolo 5 - Parere igienico-sanitario
Articolo 6 - Inizio attività
Articolo 7 - Comunicazioni periodiche delle attività stagionali
Articolo 8 - Dotazione di personale
Articolo 9 - Utenti
Articolo 10 - Requisiti strutturali
Articolo 11 - Controlli
Articolo 12 - Controlli interni
Articolo 13 - Controlli esterni
Articolo 14 - Regolamento interno
Articolo 15 - Regolamento regionale
Articolo 16 - Sanzioni amministrative
Articolo 17 - Norme transitorie
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Applicabilità delle norme