Legge Regionale Molise 21/11/2008 n. 33
Articolo 8
Dotazione di personale
Dotazione di personale
1. Il titolare dell’impianto nomina il responsabile della piscina o dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni al fine di garantire l’igiene, la sicurezza e la funzionalità della piscina.
2. Il responsabile della piscina assicura:
a) il corretto funzionamento gestionale, organizzativo e tecnico della struttura;
b) il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali previsti dalla vigente normativa;
c) la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo di cui all’articolo 12;
d) la pulizia giornaliera dell’intero complesso come definito dall’articolo 2.
3. Per le piscine di classe B/1, il responsabile della piscina è l’amministratore, salvo diversa formale designazione; in mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari.
4. Il responsabile della piscina individua le seguenti figure:
a) assistente bagnanti;
b) addetto agli impianti tecnologici.
5. L’assistente bagnanti è persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso, abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società o ente autorizzato dal Ministero dei trasporti e della navigazione. L’assistente ai bagnanti vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina con bagnanti è assicurata la presenza di assistenti bagnanti durante tutto l’orario di funzionamento della piscina, fatti salvi i casi in cui trattasi di piscine classificate B/1.
6. L’addetto agli impianti tecnologici ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali.
Tale compito può essere assicurato anche mediante appositi contratti con ditte esterne qualificate.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Campo di applicazione e finalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Classificazione delle piscine
Articolo 4 - Tipologie di vasche
Articolo 5 - Parere igienico-sanitario
Articolo 6 - Inizio attività
Articolo 7 - Comunicazioni periodiche delle attività stagionali
Articolo 8 - Dotazione di personale
Articolo 9 - Utenti
Articolo 10 - Requisiti strutturali
Articolo 11 - Controlli
Articolo 12 - Controlli interni
Articolo 13 - Controlli esterni
Articolo 14 - Regolamento interno
Articolo 15 - Regolamento regionale
Articolo 16 - Sanzioni amministrative
Articolo 17 - Norme transitorie
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Applicabilità delle norme