Articolo Normativa

Legge Regionale Molise 21/11/2008 n. 33

Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio

Articolo 6

Inizio attività

Inizio attività

1. L’inizio dell’attività delle piscine di nuova costruzione appartenenti alle classi A/1 ed A/4 è subordinato alla comunicazione alla A.S.Re.M. - Ufficio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente, al fine dell’acquisizione del parere igienico-sanitario successivo alla realizzazione dell’impianto.
2. L’inizio dell’attività delle piscine appartenenti alle classi A/2, A/3 e B/1 è subordinato alla comunicazione alla A.S.Re.M. - Ufficio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Campo di applicazione e finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Classificazione delle piscine
Articolo 4 - Tipologie di vasche
Articolo 5 - Parere igienico-sanitario
Articolo 6 - Inizio attività
Articolo 7 - Comunicazioni periodiche delle attività stagionali
Articolo 8 - Dotazione di personale
Articolo 9 - Utenti
Articolo 10 - Requisiti strutturali
Articolo 11 - Controlli
Articolo 12 - Controlli interni
Articolo 13 - Controlli esterni
Articolo 14 - Regolamento interno
Articolo 15 - Regolamento regionale
Articolo 16 - Sanzioni amministrative
Articolo 17 - Norme transitorie
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Applicabilità delle norme