Legge Regionale Molise 21/11/2008 n. 33
Articolo 15
Regolamento regionale
Regolamento regionale
1. La Regione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare esigenze unitarie ed in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, stabilisce con norme regolamentari:
a) i requisiti strutturali, gestionali e tecnici dell’impianto di piscine, ivi compresa la specificazione del limite massimo di utenti ammissibili;
b) i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque utilizzate in vasca;
c) gli ulteriori requisiti igienico-ambientali concernenti le sostanze da impiegare per il trattamento dell’acqua, i punti di prelievo, le condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche dell’impianto;
d) le modalità di comunicazione di inizio delle attività di cui all’articolo 6;
e) le modalità, i criteri e la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni di cui all’articolo 12;
f) le modalità ed i criteri per i controlli esterni di cui all’articolo 13;
g) i materiali e le attrezzature per le attività di primo soccorso;
h) le disposizioni tecniche da inserire nel regolamento interno di cui all’articolo 14;
i) le deroghe per situazioni specifiche.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Campo di applicazione e finalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Classificazione delle piscine
Articolo 4 - Tipologie di vasche
Articolo 5 - Parere igienico-sanitario
Articolo 6 - Inizio attività
Articolo 7 - Comunicazioni periodiche delle attività stagionali
Articolo 8 - Dotazione di personale
Articolo 9 - Utenti
Articolo 10 - Requisiti strutturali
Articolo 11 - Controlli
Articolo 12 - Controlli interni
Articolo 13 - Controlli esterni
Articolo 14 - Regolamento interno
Articolo 15 - Regolamento regionale
Articolo 16 - Sanzioni amministrative
Articolo 17 - Norme transitorie
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Applicabilità delle norme