Articolo Normativa

Legge Regionale Molise 21/11/2008 n. 33

Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio

Articolo 2

Definizioni

Definizioni

1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporta la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell’acqua contenuta nei bacini stessi.
2. Parti essenziali costituenti il complesso sono:
a) sezione vasche;
b) sezione servizi;
c) sezione impianti tecnici;
d) sezione pubblico;
e) sezione attività complementari.
3. Per «sezione vasche» si intende l’insieme degli spazi direttamente interessati alle attività natatorie e di balneazione.
4. Per «sezione servizi» si intende l’insieme degli spazi adibiti a spogliatoio, deposito abiti, servizi igienici e docce, deposito attrezzi, primo soccorso, personale istruttore, arbitri e personale di servizio.
5. Per «impianti tecnici» si intendono la centrale idrica, la centrale termica, gli impianti per il trattamento dell’acqua, gli impianti antincendio, gli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria, gli impianti di smaltimento delle acque, gli impianti di sicurezza ed allarme.
6. Per «sezione pubblico» si intende l’insieme degli spazi destinati ad anditi, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici riservati agli spettatori.
7. Per «sezione attività complementari» si intendono gli spazi destinati ad attività, anche sportive, diverse dalle attività natatorie e di balneazione, oltre che attività di ristorazione, bar, spazi per attività culturali, riunioni, uffici, sale stampa ed altre attività accessorie comunque denominate.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Campo di applicazione e finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Classificazione delle piscine
Articolo 4 - Tipologie di vasche
Articolo 5 - Parere igienico-sanitario
Articolo 6 - Inizio attività
Articolo 7 - Comunicazioni periodiche delle attività stagionali
Articolo 8 - Dotazione di personale
Articolo 9 - Utenti
Articolo 10 - Requisiti strutturali
Articolo 11 - Controlli
Articolo 12 - Controlli interni
Articolo 13 - Controlli esterni
Articolo 14 - Regolamento interno
Articolo 15 - Regolamento regionale
Articolo 16 - Sanzioni amministrative
Articolo 17 - Norme transitorie
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Applicabilità delle norme