Articolo Normativa

Legge Regionale Molise 21/11/2008 n. 33

Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio

Articolo 7

Comunicazioni periodiche delle attività stagionali

Comunicazioni periodiche delle attività stagionali

1. I titolari degli impianti realizzati per le attività stagionali, trenta giorni prima dell’attivazione dell’impianto, comunicano alla A.S.Re.M. - Ufficio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente la riapertura della struttura e le eventuali variazioni degli impianti o del responsabile della piscina, nonché la chiusura della struttura, qualora debba verificarsi l’interruzione dell’attività.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Campo di applicazione e finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Classificazione delle piscine
Articolo 4 - Tipologie di vasche
Articolo 5 - Parere igienico-sanitario
Articolo 6 - Inizio attività
Articolo 7 - Comunicazioni periodiche delle attività stagionali
Articolo 8 - Dotazione di personale
Articolo 9 - Utenti
Articolo 10 - Requisiti strutturali
Articolo 11 - Controlli
Articolo 12 - Controlli interni
Articolo 13 - Controlli esterni
Articolo 14 - Regolamento interno
Articolo 15 - Regolamento regionale
Articolo 16 - Sanzioni amministrative
Articolo 17 - Norme transitorie
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Applicabilità delle norme