Legge Provinciale Bolzano 5/4/2007 n. 2
Allegato 6
Allegato F - Categorie di attività soggette a autorizzazione integrata ambientale
Allegato F
CATEGORIE DI ATTIVITÀ SOGGETTE A AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
(articolo 2, comma 1, lettera k)
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non sono disciplinati nel presente allegato.
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.
1. Attività energetiche
1.1. impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW
1.2. raffinerie di petrolio e di gas
1.3. cokerie 1.3. Kokereien
1.4. impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
2. Produzione e trasformazione dei metalli
2.1. impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici, compresi i minerali solforati
2.2. impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 t all’ora
2.3. impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 t di acciaio grezzo all’ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 chilojoule per maglio e con una potenza calorifica superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 t di acciaio grezzoall’ora
2.4. fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t al giorno
2.5. impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinab)zione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 t al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 t al giorno per tutti gli altri metalli;
2.6. impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.
3. Industria dei prodotti minerali
3.1. impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t al giorno, oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t al giorno
3.2. impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell’amianto
3.3. impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 t al giorno
3.4. impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 t al giorno
3.5. impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 t al giorno, e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3.
4. Industria chimica
Nell’ambito delle categorie di attività della presente sezione, per produzione si intende la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1. a 4.6.
4.1. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, resina epossidica;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;j) sostanze coloranti e pigmenti
k) tensioattivi e agenti di superficie;
4.2. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base come:
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio;
4.3. impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti),
4.4. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi,
4.5. impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base,
4.6. impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.
5. Gestione dei rifiuti
Fatti salvi l’articolo 11 della direttiva 2006/12/CE e l’articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi (1):
5.1. impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi ai sensi della lista di rifiuti pericolosi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 2006/12/CE, nonché impianti ai sensi della direttiva75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente l’eliminazione degli oli usati (2), con una capacità di oltre 10 t al giorno
5.2. impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio dell’8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (3), e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (4), con una capacità superiore a 3 t all’ora
5.3. impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi, quali definiti nell’allegato II A della direttiva 2006/12/CE, (punti D 8, D 9), con una capacità superiore a 50 t al giorno
5.4. discariche che ricevono più di 10 t al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 t, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
6. Altre attività
6.1. impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta da legno o da altre materie fibrose;
b) di carta e cartoni, con capacità di produzione superiore a 20 t al giorno
6.2. impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o per la tintura di fibre o di tessili, la cui capacità di trattamento supera le 10 t al giorno
6.3. impianti per la concia delle pelli, qualora la capacità di trattamento superi le 12 t al giorno di prodotto finito
6.4. a) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 t al giorno;
b) impianti per il trattamento e la trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte), con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t al giorno;materie prime vegetali, con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t al giorno (valore medio su base trimestrale);
c) trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t al giorno (valore medio su base annua)
6.5. impianti per l’eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali, con una capacità di trattamento di oltre 10 t al giorno
6.6. impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) o
c) 750 posti scrofe
6.7. impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 t all’anno
6.8. impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
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(1) GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 28).
(2) GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/76/CE (GU n. L 332 del 28.12.2000, pag. 91).
(3) GU n. L 163 del 14.6.1989, pag. 32.
(4) GU n. L 203 del 15.7.1989, pag. 50.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Comitato ambientale
Articolo 4 - Gruppo di lavoro in materia ambientale
Articolo 5 - Conferenza di servizi in materia ambientale
Articolo 6 - Commissione di collaudo
Articolo 7 - Ambito di applicazione
Articolo 8 - Rapporto ambientale
Articolo 9 - Consultazioni transfrontaliere per piani e programmi
Articolo 10 - Procedura VAS
Articolo 11 - Informazioni circa la decisione
Articolo 12 - Ambito di applicazione per progetti
Articolo 13 - Studio di impatto ambientale
Articolo 14 - Consultazioni transfrontaliere per progetti
Articolo 15 - Procedura VIA
Articolo 16 - Pubblicità della pronuncia sulla compatibilità ambientale
Articolo 17 - Progetti di competenza statale
Articolo 18 - Collaudo per progetti VIA
Articolo 19 - Ambito di applicazione
Articolo 20 - Rapporto ambientale integrato
Articolo 21 - Consultazioni transfrontaliere per progetti IPPC
Articolo 22 - Procedura di valutazione ambientale integrata
Articolo 23 - Autorizzazione integrata ambientale
Articolo 24 - Modifica degli impianti o variazione del gestore
Articolo 25 - Rinnovo dellautorizzazione
Articolo 26 - Riesame dellautorizzazione
Articolo 27 - Comunicazione annuale
Articolo 28 - Ambito di applicazione
Articolo 29 - Procedura di approvazione cumulativa
Articolo 30 - Lavori pubblici
Articolo 31 - Ricorsi
Articolo 32 - Vigilanza
Articolo 33 - Sanzioni
Articolo 34 - Abrogazione e adeguamento di norme
Articolo 35 - Disposizioni transitorie
Allegato 1 - Allegato A - Contenuto del rapporto ambientale
Allegato 2 - Allegato B - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi
Allegato 3 - Allegato C - Progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale
Allegato 4 - Allegato D - Progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale (articolo 12, comma 1)
Allegato 5 - Allegato E - Contenuto dello studio di impatto ambientale
Allegato 6 - Allegato F - Categorie di attività soggette a autorizzazione integrata ambientale
Allegato 7 - Allegato G - Contenuto della richiesta di autorizzazione per gli impianti IPPC