Legge Provinciale Bolzano 5/4/2007 n. 2
Articolo 10
Procedura VAS
TITOLO II - Valutazione ambientale strategica
Procedura VAS
1. Per l’approvazione dei piani urbanistici comunali e del relativo rapporto ambientale si applica la procedura prevista dalla normativa urbanistica provinciale. In tal caso la Commissione urbanistica provinciale è integrata da un membro del Comitato ambientale.
2. Per l’approvazione degli altri piani e programmi soggetti a VAS si applica la procedura prevista dalla normativa urbanistica provinciale per i piani di settore. In tal caso la proposta di piano o programma e il rapporto ambientale vengono trasmessi all’Agenzia. Il gruppo di lavoro redige un parere tecnico- scientifico di qualità. All’Agenzia vengono altresì trasmesse le osservazioni, le proposte e i pareri presentati dagli interessati e dai comuni durante il periodo di giacenza del piano o programma presso l’amministrazione provinciale e i comuni. Il Comitato ambientale esprime un parere motivato sul prevedibile impatto ambientale del piano o programma, tenendo conto del parere tecnico-scientifico e delle osservazioni, delle proposte e dei pareri presentati.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Comitato ambientale
Articolo 4 - Gruppo di lavoro in materia ambientale
Articolo 5 - Conferenza di servizi in materia ambientale
Articolo 6 - Commissione di collaudo
Articolo 7 - Ambito di applicazione
Articolo 8 - Rapporto ambientale
Articolo 9 - Consultazioni transfrontaliere per piani e programmi
Articolo 10 - Procedura VAS
Articolo 11 - Informazioni circa la decisione
Articolo 12 - Ambito di applicazione per progetti
Articolo 13 - Studio di impatto ambientale
Articolo 14 - Consultazioni transfrontaliere per progetti
Articolo 15 - Procedura VIA
Articolo 16 - Pubblicità della pronuncia sulla compatibilità ambientale
Articolo 17 - Progetti di competenza statale
Articolo 18 - Collaudo per progetti VIA
Articolo 19 - Ambito di applicazione
Articolo 20 - Rapporto ambientale integrato
Articolo 21 - Consultazioni transfrontaliere per progetti IPPC
Articolo 22 - Procedura di valutazione ambientale integrata
Articolo 23 - Autorizzazione integrata ambientale
Articolo 24 - Modifica degli impianti o variazione del gestore
Articolo 25 - Rinnovo dellautorizzazione
Articolo 26 - Riesame dellautorizzazione
Articolo 27 - Comunicazione annuale
Articolo 28 - Ambito di applicazione
Articolo 29 - Procedura di approvazione cumulativa
Articolo 30 - Lavori pubblici
Articolo 31 - Ricorsi
Articolo 32 - Vigilanza
Articolo 33 - Sanzioni
Articolo 34 - Abrogazione e adeguamento di norme
Articolo 35 - Disposizioni transitorie
Allegato 1 - Allegato A - Contenuto del rapporto ambientale
Allegato 2 - Allegato B - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi
Allegato 3 - Allegato C - Progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale
Allegato 4 - Allegato D - Progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale (articolo 12, comma 1)
Allegato 5 - Allegato E - Contenuto dello studio di impatto ambientale
Allegato 6 - Allegato F - Categorie di attività soggette a autorizzazione integrata ambientale
Allegato 7 - Allegato G - Contenuto della richiesta di autorizzazione per gli impianti IPPC