Legge Provinciale Bolzano 5/4/2007 n. 2
Articolo 23
Autorizzazione integrata ambientale
TITOLO IV - Valutazione ambientale integrata per progetti IPPC
Autorizzazione integrata ambientale
1. Per gli impianti industriali per i quali si applica la procedura di autorizzazione ambientale integrata il gestore, una volta realizzato il progetto, presenta all’Agenzia domanda per il collaudo almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell’impianto. Nella domanda deve essere indicata la data di messa in esercizio e deve essere allegata una dichiarazione che attesta la conformità alle caratteristiche indicate nel progetto. La dichiarazione è sottoscritta da un tecnico qualificato, iscritto ad un albo professionale attinente alle materie concretamente interessate.
2. La messa in esercizio dell’impianto è provvisoriamente autorizzata a partire dalla data indicata nella domanda di collaudo di cui al comma 1.
3. Una volta eseguiti i collaudi necessari, la Conferenza rilascia, entro 180 giorni dalla presentazione della domanda, un’autorizzazione che sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta previsti nelle materie indicate nell’articolo 5, comma 1.
4. L’autorizzazione riporta:
a) i valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall’impianto interessato in quantità significativa;
b) i valori limite in materia di inquinamento acustico;
c) eventuali disposizioni per la protezione del terreno e delle acque sotterranee, nonché per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto;
d) i requisiti di controllo delle emissioni, con indicazione della frequenza di misurazione e delle modalità di valutazione;
e) l’indicazione delle amministrazioni alle quali comunicare i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni di autorizzazione; f) le misure da adottare in caso di condizioni diverse da quelle di normale esercizio.
5. I valori limite di emissione e le prescrizioni dell’autorizzazione fanno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili.
6. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, l’autorizzazione riporta le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti.
7. L’autorizzazione ha una validità di 5 anni. L’autorizzazione per impianti registrati ai sensi del regolamento 761/2001/CE ha una validità di 8 anni; per impianti certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001 l’autorizzazione ha una validità di 6 anni.
8. L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge nelle materie indicate all’articolo 5, comma 1. 9. L’autorizzazione e i successivi aggiornamenti e rinnovi sono a disposizione del pubblico presso l’Agenzia.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Comitato ambientale
Articolo 4 - Gruppo di lavoro in materia ambientale
Articolo 5 - Conferenza di servizi in materia ambientale
Articolo 6 - Commissione di collaudo
Articolo 7 - Ambito di applicazione
Articolo 8 - Rapporto ambientale
Articolo 9 - Consultazioni transfrontaliere per piani e programmi
Articolo 10 - Procedura VAS
Articolo 11 - Informazioni circa la decisione
Articolo 12 - Ambito di applicazione per progetti
Articolo 13 - Studio di impatto ambientale
Articolo 14 - Consultazioni transfrontaliere per progetti
Articolo 15 - Procedura VIA
Articolo 16 - Pubblicità della pronuncia sulla compatibilità ambientale
Articolo 17 - Progetti di competenza statale
Articolo 18 - Collaudo per progetti VIA
Articolo 19 - Ambito di applicazione
Articolo 20 - Rapporto ambientale integrato
Articolo 21 - Consultazioni transfrontaliere per progetti IPPC
Articolo 22 - Procedura di valutazione ambientale integrata
Articolo 23 - Autorizzazione integrata ambientale
Articolo 24 - Modifica degli impianti o variazione del gestore
Articolo 25 - Rinnovo dellautorizzazione
Articolo 26 - Riesame dellautorizzazione
Articolo 27 - Comunicazione annuale
Articolo 28 - Ambito di applicazione
Articolo 29 - Procedura di approvazione cumulativa
Articolo 30 - Lavori pubblici
Articolo 31 - Ricorsi
Articolo 32 - Vigilanza
Articolo 33 - Sanzioni
Articolo 34 - Abrogazione e adeguamento di norme
Articolo 35 - Disposizioni transitorie
Allegato 1 - Allegato A - Contenuto del rapporto ambientale
Allegato 2 - Allegato B - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi
Allegato 3 - Allegato C - Progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale
Allegato 4 - Allegato D - Progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale (articolo 12, comma 1)
Allegato 5 - Allegato E - Contenuto dello studio di impatto ambientale
Allegato 6 - Allegato F - Categorie di attività soggette a autorizzazione integrata ambientale
Allegato 7 - Allegato G - Contenuto della richiesta di autorizzazione per gli impianti IPPC