Legge Provinciale Bolzano 5/4/2007 n. 2
Articolo 18
Collaudo per progetti VIA
TITOLO III - Valutazione ambientale per progetti
Collaudo per progetti VIA
1. Una volta terminata l’opera ed almeno 15 giorni prima della messa in esercizio, il committente presenta all’Agenzia una richiesta di collaudo. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione che attesta la conformità dell’opera alle caratteristiche indicate nel progetto. La dichiarazione deve essere sottoscritta da un tecnico qualificato iscritto ad un albo professionale, a seconda delle materie concretamente interessate.
2. Con la presentazione della richiesta di collaudo di cui al comma 1 è provvisoriamente autorizzata la messa in esercizio a partire dalla data indicata nella richiesta stessa.
3. La commissione di collaudo di cui all’articolo 6 verifica la conformità dell’opera al progetto approvato e ne relaziona al Comitato ambientale.
4. Il Comitato ambientale, tenendo conto della relazione della commissione di collaudo, esprime un parere vincolante in merito al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale.
5. Nel caso di parere favorevole le ripartizioni competenti rilasciano, entro 180 giorni dalla ricezione della domanda, le autorizzazioni previste dalla normativa provinciale vigente nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1.
6. Per il collaudo di impianti IPPC si applica la procedura di cui all’articolo 23.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Comitato ambientale
Articolo 4 - Gruppo di lavoro in materia ambientale
Articolo 5 - Conferenza di servizi in materia ambientale
Articolo 6 - Commissione di collaudo
Articolo 7 - Ambito di applicazione
Articolo 8 - Rapporto ambientale
Articolo 9 - Consultazioni transfrontaliere per piani e programmi
Articolo 10 - Procedura VAS
Articolo 11 - Informazioni circa la decisione
Articolo 12 - Ambito di applicazione per progetti
Articolo 13 - Studio di impatto ambientale
Articolo 14 - Consultazioni transfrontaliere per progetti
Articolo 15 - Procedura VIA
Articolo 16 - Pubblicità della pronuncia sulla compatibilità ambientale
Articolo 17 - Progetti di competenza statale
Articolo 18 - Collaudo per progetti VIA
Articolo 19 - Ambito di applicazione
Articolo 20 - Rapporto ambientale integrato
Articolo 21 - Consultazioni transfrontaliere per progetti IPPC
Articolo 22 - Procedura di valutazione ambientale integrata
Articolo 23 - Autorizzazione integrata ambientale
Articolo 24 - Modifica degli impianti o variazione del gestore
Articolo 25 - Rinnovo dellautorizzazione
Articolo 26 - Riesame dellautorizzazione
Articolo 27 - Comunicazione annuale
Articolo 28 - Ambito di applicazione
Articolo 29 - Procedura di approvazione cumulativa
Articolo 30 - Lavori pubblici
Articolo 31 - Ricorsi
Articolo 32 - Vigilanza
Articolo 33 - Sanzioni
Articolo 34 - Abrogazione e adeguamento di norme
Articolo 35 - Disposizioni transitorie
Allegato 1 - Allegato A - Contenuto del rapporto ambientale
Allegato 2 - Allegato B - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi
Allegato 3 - Allegato C - Progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale
Allegato 4 - Allegato D - Progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale (articolo 12, comma 1)
Allegato 5 - Allegato E - Contenuto dello studio di impatto ambientale
Allegato 6 - Allegato F - Categorie di attività soggette a autorizzazione integrata ambientale
Allegato 7 - Allegato G - Contenuto della richiesta di autorizzazione per gli impianti IPPC