Legge Provinciale Bolzano 5/4/2007 n. 2
Articolo 12
Ambito di applicazione per progetti
TITOLO III - Valutazione ambientale per progetti
Ambito di applicazione per progetti
1. I progetti di opere che per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione esercitano un notevole impatto ambientale e, in quanto tali, sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono elencati negli allegati C e D.
2. La procedura di VIA si applica altresì in caso di ampliamento delle opere di cui al comma 1 quando il singolo ampliamento o la somma degli ampliamenti effettuati negli ultimi cinque anni, compreso l’attuale, a parere del presidente del Comitato ambientale potrebbe avere un notevole impatto ambientale. In particolare, per ciascuna attività per la quale gli allegati C o D indicano valori di soglia, si applica la procedura di VIA quando gli ampliamenti superano il 50 per cento della soglia limite oppure, per progetti ricadenti nelle aree protette, il 30 per cento della soglia limite.
3. La Giunta provinciale, su parere conforme del Comitato ambientale, esenta in tutto o in parte un progetto specifico dalla VIA. In tal caso:
a) valuta se sia opportuna un’altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione, le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell’autorizzazione, sui motivi che giustificano l’esenzione accordata e fornisce alla stessa le informazioni che mette a disposizione del pubblico.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Comitato ambientale
Articolo 4 - Gruppo di lavoro in materia ambientale
Articolo 5 - Conferenza di servizi in materia ambientale
Articolo 6 - Commissione di collaudo
Articolo 7 - Ambito di applicazione
Articolo 8 - Rapporto ambientale
Articolo 9 - Consultazioni transfrontaliere per piani e programmi
Articolo 10 - Procedura VAS
Articolo 11 - Informazioni circa la decisione
Articolo 12 - Ambito di applicazione per progetti
Articolo 13 - Studio di impatto ambientale
Articolo 14 - Consultazioni transfrontaliere per progetti
Articolo 15 - Procedura VIA
Articolo 16 - Pubblicità della pronuncia sulla compatibilità ambientale
Articolo 17 - Progetti di competenza statale
Articolo 18 - Collaudo per progetti VIA
Articolo 19 - Ambito di applicazione
Articolo 20 - Rapporto ambientale integrato
Articolo 21 - Consultazioni transfrontaliere per progetti IPPC
Articolo 22 - Procedura di valutazione ambientale integrata
Articolo 23 - Autorizzazione integrata ambientale
Articolo 24 - Modifica degli impianti o variazione del gestore
Articolo 25 - Rinnovo dellautorizzazione
Articolo 26 - Riesame dellautorizzazione
Articolo 27 - Comunicazione annuale
Articolo 28 - Ambito di applicazione
Articolo 29 - Procedura di approvazione cumulativa
Articolo 30 - Lavori pubblici
Articolo 31 - Ricorsi
Articolo 32 - Vigilanza
Articolo 33 - Sanzioni
Articolo 34 - Abrogazione e adeguamento di norme
Articolo 35 - Disposizioni transitorie
Allegato 1 - Allegato A - Contenuto del rapporto ambientale
Allegato 2 - Allegato B - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi
Allegato 3 - Allegato C - Progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale
Allegato 4 - Allegato D - Progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale (articolo 12, comma 1)
Allegato 5 - Allegato E - Contenuto dello studio di impatto ambientale
Allegato 6 - Allegato F - Categorie di attività soggette a autorizzazione integrata ambientale
Allegato 7 - Allegato G - Contenuto della richiesta di autorizzazione per gli impianti IPPC