Legge Provinciale Bolzano 5/4/2007 n. 2
Articolo 2
Definizioni
TITOLO I - Principi generali e competenze
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) “procedura di VAS” (procedura di valutazione ambientale strategica): l’insieme delle fasi e delle attività attraverso le quali si perviene alla valutazione ambientale strategica (VAS) di un programma o piano, all’individuazione delle possibili alternative e all’indicazione delle misure volte a evitare o ridurre gli effetti negativi;
b) “piani e programmi”: i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità Europea, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
c) “rapporto ambientale”: la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte nell’allegato A della presente legge;
d) “impatto ambientale”: l’insieme degli effetti, diretti o indiretti, a breve o a lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi, positivi o negativi che i piani e programmi o progetti hanno sull’ambiente;
e) “valutazione ambientale”: l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;
f) “procedura di VIA” (procedura di valutazione di impatto ambientale): l’insieme delle fasi e delle attività attraverso le quali si perviene alla stima dell’impatto ambientale di un’opera o di un intervento, all’individuazione delle possibili alternative e all’indicazione delle misure volte a evitare o ridurre gli effetti negativi;
g) “aree protette”: le aree sottoposte a vincoli specifici ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere c) e d), della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, o della direttiva 92/43/CEE e i parchi nazionali;
h) “progetto”: la documentazione organica e dettagliata relativa all’esecuzione di un’opera, costituita da una relazione descrittiva, dai disegni e da eventuali calcoli;
i) “committente”: l’autorità o il privato titolare del progetto;
j) “studio di impatto ambientale”: la parte della documentazione del progetto contenente le informazioni prescritte nell’allegato E della presente legge;
k) “impianto IPPC” (Integrated Pollution Prevention and Control): l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato F e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull’inquinamento;
l) “gestore”: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto;
m) “migliori tecniche disponibili”: la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi a evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso;
n) “rapporto ambientale integrato”: la parte della documentazione concernente gli impianti IPPC contenente le informazioni prescritte nell’allegato G della presente legge;
o) “modifica dell’impianto IPPC”: una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull’ambiente;
p) “modifica sostanziale”: una modifica dell’impianto IPPC che, a parere dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, potrebbe avere effetti negativi e significativi sugli esseri umani o sull’ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l’allegato F indica valori di soglia è sostanziale una modifica che dia luogo a un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Comitato ambientale
Articolo 4 - Gruppo di lavoro in materia ambientale
Articolo 5 - Conferenza di servizi in materia ambientale
Articolo 6 - Commissione di collaudo
Articolo 7 - Ambito di applicazione
Articolo 8 - Rapporto ambientale
Articolo 9 - Consultazioni transfrontaliere per piani e programmi
Articolo 10 - Procedura VAS
Articolo 11 - Informazioni circa la decisione
Articolo 12 - Ambito di applicazione per progetti
Articolo 13 - Studio di impatto ambientale
Articolo 14 - Consultazioni transfrontaliere per progetti
Articolo 15 - Procedura VIA
Articolo 16 - Pubblicità della pronuncia sulla compatibilità ambientale
Articolo 17 - Progetti di competenza statale
Articolo 18 - Collaudo per progetti VIA
Articolo 19 - Ambito di applicazione
Articolo 20 - Rapporto ambientale integrato
Articolo 21 - Consultazioni transfrontaliere per progetti IPPC
Articolo 22 - Procedura di valutazione ambientale integrata
Articolo 23 - Autorizzazione integrata ambientale
Articolo 24 - Modifica degli impianti o variazione del gestore
Articolo 25 - Rinnovo dellautorizzazione
Articolo 26 - Riesame dellautorizzazione
Articolo 27 - Comunicazione annuale
Articolo 28 - Ambito di applicazione
Articolo 29 - Procedura di approvazione cumulativa
Articolo 30 - Lavori pubblici
Articolo 31 - Ricorsi
Articolo 32 - Vigilanza
Articolo 33 - Sanzioni
Articolo 34 - Abrogazione e adeguamento di norme
Articolo 35 - Disposizioni transitorie
Allegato 1 - Allegato A - Contenuto del rapporto ambientale
Allegato 2 - Allegato B - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi
Allegato 3 - Allegato C - Progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale
Allegato 4 - Allegato D - Progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale (articolo 12, comma 1)
Allegato 5 - Allegato E - Contenuto dello studio di impatto ambientale
Allegato 6 - Allegato F - Categorie di attività soggette a autorizzazione integrata ambientale
Allegato 7 - Allegato G - Contenuto della richiesta di autorizzazione per gli impianti IPPC