Articolo Normativa

Legge Provinciale Bolzano 5/4/2007 n. 2

Valutazione ambientale per piani e progetti

Articolo 29

Procedura di approvazione cumulativa

TITOLO V - Procedura cumulativa

Procedura di approvazione cumulativa

1. Il comune trasmette all’Agenzia i progetti di cui all’articolo 28, corredati degli allegati previsti dalla normativa vigente. Ove il progetto sia soggetto a concessione edilizia, la documentazione deve essere integrata dal parere della commissione edilizia. I progetti di interesse provinciale vengono presentati direttamente all’Agenzia.
2. L’Agenzia accerta a quali autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta andrà sottoposto il progetto e indice la Conferenza di cui all’articolo 5.
3. La Conferenza si pronuncia sul progetto con parere vincolante, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento degli allegati progettuali completi, e ne comunica l’esito al committente.
4. Tale parere sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta sul progetto previsti dalla vigente normativa nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1.
5. Il parere espresso dalla Conferenza ha una validità di 5 anni. Su richiesta motivata del committente la validità può essere prorogata di ulteriori 2 anni.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Comitato ambientale
Articolo 4 - Gruppo di lavoro in materia ambientale
Articolo 5 - Conferenza di servizi in materia ambientale
Articolo 6 - Commissione di collaudo
Articolo 7 - Ambito di applicazione
Articolo 8 - Rapporto ambientale
Articolo 9 - Consultazioni transfrontaliere per piani e programmi
Articolo 10 - Procedura VAS
Articolo 11 - Informazioni circa la decisione
Articolo 12 - Ambito di applicazione per progetti
Articolo 13 - Studio di impatto ambientale
Articolo 14 - Consultazioni transfrontaliere per progetti
Articolo 15 - Procedura VIA
Articolo 16 - Pubblicità della pronuncia sulla compatibilità ambientale
Articolo 17 - Progetti di competenza statale
Articolo 18 - Collaudo per progetti VIA
Articolo 19 - Ambito di applicazione
Articolo 20 - Rapporto ambientale integrato
Articolo 21 - Consultazioni transfrontaliere per progetti IPPC
Articolo 22 - Procedura di valutazione ambientale integrata
Articolo 23 - Autorizzazione integrata ambientale
Articolo 24 - Modifica degli impianti o variazione del gestore
Articolo 25 - Rinnovo dell’autorizzazione
Articolo 26 - Riesame dell’autorizzazione
Articolo 27 - Comunicazione annuale
Articolo 28 - Ambito di applicazione
Articolo 29 - Procedura di approvazione cumulativa
Articolo 30 - Lavori pubblici
Articolo 31 - Ricorsi
Articolo 32 - Vigilanza
Articolo 33 - Sanzioni
Articolo 34 - Abrogazione e adeguamento di norme
Articolo 35 - Disposizioni transitorie
Allegato 1 - Allegato A - Contenuto del rapporto ambientale
Allegato 2 - Allegato B - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi
Allegato 3 - Allegato C - Progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale
Allegato 4 - Allegato D - Progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale (articolo 12, comma 1)
Allegato 5 - Allegato E - Contenuto dello studio di impatto ambientale
Allegato 6 - Allegato F - Categorie di attività soggette a autorizzazione integrata ambientale
Allegato 7 - Allegato G - Contenuto della richiesta di autorizzazione per gli impianti IPPC