Legge Regionale Piemonte 18/2/2010 n. 8
Articolo 23
(Abrogazioni)
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) le parole ’rifugi alpini e rifugi escursionistici ’ nel primo comma dell’articolo 1 della l.r. 31/1985;
b) l’articolo 6, il primo, secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 7, l’articolo 8 e l’articolo 9 della l.r. 31/1985.
2. Sono abrogati inoltre, a far data dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 17:
a) il quinto comma dell’articolo 7 della l.r. 31/1985, come sostituito da ultimo dall’articolo 1 della l.r. 15/1999;
b) l’allegato B della l.r. 31/1985, come sostituito da ultimo dall’articolo 1 della l.r. 15/1999;
c) la legge regionale 11 aprile 1995, n. 55 (Integrazioni della l.r. 31/1985, relative alle caratteristiche edilizie e igienico-sanitarie dei rifugi alpini e rifugi escursionistici);
d) la l.r. 15/1999.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di legge abrogate.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Finalità)Articolo 2 - (Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 3 - (Caratteristiche e dotazioni essenziali delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 4 - (Adempimenti amministrativi per lesercizio dellattività di gestione)
Articolo 5 - (Adempimenti in materia di rilevazione dei dati sul movimento turistico)
Articolo 6 - (Gestione delle strutture ricettive alpinistiche e requisiti del gestore)
Articolo 7 - (Periodi di apertura delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 8 - (Finanziamenti)
Articolo 9 - (Funzioni di vigilanza)
Articolo 10 - (Sospensione e cessazione dellattività delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 11 - (Irregolarità nella gestione delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 12 - Irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche)
Articolo 13 - (Irregolarità nella rilevazione dei dati sul movimento turistico)
Articolo 14 - (Rivalutazione degli importi delle sanzioni)
Articolo 15 - (Applicazione delle sanzioni)
Articolo 16 - (Inerzia del comune e della provincia nella vigilanza sulle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 17 - (Regolamento di attuazione)
Articolo 18 - (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
Articolo 19 - (Disposizioni transitorie)
Articolo 20 - (Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54)
Articolo 21 - (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
Articolo 22 - (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15)
Articolo 23 - (Abrogazioni)
Articolo 24 - (Norma finanziaria)
