Articolo Normativa

Legge Regionale Piemonte 18/2/2010 n. 8

Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo.

Articolo 5

(Adempimenti in materia di rilevazione dei dati sul movimento turistico)

(Adempimenti in materia di rilevazione dei dati sul movimento turistico)

1. I soggetti titolari delle strutture ricettive alpinistiche, escluse le strutture non gestite, trasmettono mensilmente alla provincia territorialmente competente i dati e le notizie relative alla rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi secondo quanto stabilito dall’articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell’organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera), come inserito dall’articolo 1 della legge regionale 2 luglio 2003, n. 15, nel rispetto della direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo e del decreto legislativo 6 novembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 40).

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - (Finalità)
Articolo 2 - (Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 3 - (Caratteristiche e dotazioni essenziali delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 4 - (Adempimenti amministrativi per l’esercizio dell’attività di gestione)
Articolo 5 - (Adempimenti in materia di rilevazione dei dati sul movimento turistico)
Articolo 6 - (Gestione delle strutture ricettive alpinistiche e requisiti del gestore)
Articolo 7 - (Periodi di apertura delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 8 - (Finanziamenti)
Articolo 9 - (Funzioni di vigilanza)
Articolo 10 - (Sospensione e cessazione dell’attività delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 11 - (Irregolarità nella gestione delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 12 - Irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche)
Articolo 13 - (Irregolarità nella rilevazione dei dati sul movimento turistico)
Articolo 14 - (Rivalutazione degli importi delle sanzioni)
Articolo 15 - (Applicazione delle sanzioni)
Articolo 16 - (Inerzia del comune e della provincia nella vigilanza sulle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 17 - (Regolamento di attuazione)
Articolo 18 - (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
Articolo 19 - (Disposizioni transitorie)
Articolo 20 - (Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54)
Articolo 21 - (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
Articolo 22 - (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15)
Articolo 23 - (Abrogazioni)
Articolo 24 - (Norma finanziaria)

Sorry. No data so far.