Articolo Normativa

Legge Regionale Piemonte 18/2/2010 n. 8

Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo.

Articolo 11

(Irregolarità nella gestione delle strutture ricettive alpinistiche)

(Irregolarità nella gestione delle strutture ricettive alpinistiche)

1. Chiunque gestisce una delle strutture ricettive alpinistiche senza aver ottemperato agli adempimenti amministrativi di cui all’articolo 4 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 euro.
2. La gestione di una struttura ricettiva alpinistica, in violazione dell’articolo 4, comma 8, ovvero dell’obbligo di fornire, entro i termini previsti, le necessarie comunicazioni sulla variazione dell’attività, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 3.000,00 euro.
3. Il superamento della capacità ricettiva consentita per le strutture ricettive alpinistiche di cui all’allegato B della legge regionale 15 aprile 1985, 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), come sostituito da ultimo dall’articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 15, fatto salvo il caso di necessità per i rifugi alpini, comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 1.500,00 euro.
4. Il superamento della capacità ricettiva prevista per le strutture ricettive alpinistiche dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 17 comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 1.500,00 euro.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - (Finalità)
Articolo 2 - (Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 3 - (Caratteristiche e dotazioni essenziali delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 4 - (Adempimenti amministrativi per l’esercizio dell’attività di gestione)
Articolo 5 - (Adempimenti in materia di rilevazione dei dati sul movimento turistico)
Articolo 6 - (Gestione delle strutture ricettive alpinistiche e requisiti del gestore)
Articolo 7 - (Periodi di apertura delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 8 - (Finanziamenti)
Articolo 9 - (Funzioni di vigilanza)
Articolo 10 - (Sospensione e cessazione dell’attività delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 11 - (Irregolarità nella gestione delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 12 - Irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche)
Articolo 13 - (Irregolarità nella rilevazione dei dati sul movimento turistico)
Articolo 14 - (Rivalutazione degli importi delle sanzioni)
Articolo 15 - (Applicazione delle sanzioni)
Articolo 16 - (Inerzia del comune e della provincia nella vigilanza sulle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 17 - (Regolamento di attuazione)
Articolo 18 - (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
Articolo 19 - (Disposizioni transitorie)
Articolo 20 - (Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54)
Articolo 21 - (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
Articolo 22 - (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15)
Articolo 23 - (Abrogazioni)
Articolo 24 - (Norma finanziaria)

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