Legge Regionale Piemonte 18/2/2010 n. 8
Articolo 4
(Adempimenti amministrativi per lesercizio dellattività di gestione)
(Adempimenti amministrativi per l’esercizio dell’attività di gestione)
1. L’esercizio dell’attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche, ad eccezione delle strutture non gestite e dei bivacchi fissi, è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all’attività, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.
2. Per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:
a) dei requisiti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;
c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura previsti dalla normativa vigente.
3. Nella dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1, corredata da una relazione tecnico-descrittiva del fabbricato, vanno specificati, in particolare, l’altitudine della località, la tipologia di costruzione, le vie d’accesso, la capacità ricettiva, i periodi di apertura, le tariffe per il vitto ed il pernottamento.
4. L’ente pubblico o il soggetto privato, proprietari di rifugi con custodia o gestore, nella dichiarazione di inizio attività individuano il nominativo del custode o del gestore, che sottoscrive la dichiarazione per accettazione.
5. L’attivazione di un bivacco fisso o di un rifugio non gestito è subordinata unicamente alla preventiva comunicazione, da parte del titolare, al comune competente per territorio.
6. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1, verifica la correttezza formale nonché la veridicità dei requisiti e delle informazioni rese nella dichiarazione medesima e nella relativa documentazione allegata e ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all’azienda sanitaria locale (ASL), nonché, a fini informativi, alla provincia ed all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) competenti per territorio.
7. Il comune predispone e conserva un registro aggiornato delle dichiarazioni di inizio attività, pubblicamente consultabile.
8. Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 6.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Finalità)Articolo 2 - (Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 3 - (Caratteristiche e dotazioni essenziali delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 4 - (Adempimenti amministrativi per lesercizio dellattività di gestione)
Articolo 5 - (Adempimenti in materia di rilevazione dei dati sul movimento turistico)
Articolo 6 - (Gestione delle strutture ricettive alpinistiche e requisiti del gestore)
Articolo 7 - (Periodi di apertura delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 8 - (Finanziamenti)
Articolo 9 - (Funzioni di vigilanza)
Articolo 10 - (Sospensione e cessazione dellattività delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 11 - (Irregolarità nella gestione delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 12 - Irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche)
Articolo 13 - (Irregolarità nella rilevazione dei dati sul movimento turistico)
Articolo 14 - (Rivalutazione degli importi delle sanzioni)
Articolo 15 - (Applicazione delle sanzioni)
Articolo 16 - (Inerzia del comune e della provincia nella vigilanza sulle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 17 - (Regolamento di attuazione)
Articolo 18 - (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
Articolo 19 - (Disposizioni transitorie)
Articolo 20 - (Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54)
Articolo 21 - (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
Articolo 22 - (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15)
Articolo 23 - (Abrogazioni)
Articolo 24 - (Norma finanziaria)
