Articolo Normativa

Legge Regionale Piemonte 18/2/2010 n. 8

Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo.

Articolo 2

(Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche)

(Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche)

1. Le strutture ricettive alpinistiche sono classificate in: a) rifugi escursionistici; b) rifugi alpini; c) rifugi non gestiti; d) bivacchi fissi.
2. Sono definite rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire, mediante gestore, accoglienza e ristoro agli utenti della montagna, situate in zone montane raggiungibili attraverso strade aperte al traffico ordinario, impianti di risalita a fune o a cremagliera.
3. Sono definite rifugi alpini le strutture ubicate in luoghi idonei a costituire basi di appoggio per l’attività alpinistica, predisposte ed organizzate per fornire, mediante gestore, ospitalità, sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi, non raggiungibili in nessun periodo dell’anno attraverso strade aperte al traffico ordinario o attraverso linee funiviarie in servizio pubblico, fatta eccezione per gli impianti scioviari.
4. Sono definite rifugi non gestiti le strutture in muratura ubicate in luoghi isolati di montagna, non gestite né custodite, chiuse ma fruibili dagli utenti della montagna mediante reperimento delle chiavi presso un posto pubblico, attrezzate per il pernottamento e per la cottura autonoma dei pasti da parte dei fruitori, nonché dotate di servizi igienici interni ovvero collocati nelle pertinenze della struttura.
5. Sono definite bivacchi fissi le strutture ubicate in luoghi di montagna molto isolati, incustodite e aperte in permanenza agli utenti della montagna, attrezzate con quanto essenziale per un ricovero di fortuna.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - (Finalità)
Articolo 2 - (Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 3 - (Caratteristiche e dotazioni essenziali delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 4 - (Adempimenti amministrativi per l’esercizio dell’attività di gestione)
Articolo 5 - (Adempimenti in materia di rilevazione dei dati sul movimento turistico)
Articolo 6 - (Gestione delle strutture ricettive alpinistiche e requisiti del gestore)
Articolo 7 - (Periodi di apertura delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 8 - (Finanziamenti)
Articolo 9 - (Funzioni di vigilanza)
Articolo 10 - (Sospensione e cessazione dell’attività delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 11 - (Irregolarità nella gestione delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 12 - Irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche)
Articolo 13 - (Irregolarità nella rilevazione dei dati sul movimento turistico)
Articolo 14 - (Rivalutazione degli importi delle sanzioni)
Articolo 15 - (Applicazione delle sanzioni)
Articolo 16 - (Inerzia del comune e della provincia nella vigilanza sulle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 17 - (Regolamento di attuazione)
Articolo 18 - (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
Articolo 19 - (Disposizioni transitorie)
Articolo 20 - (Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54)
Articolo 21 - (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
Articolo 22 - (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15)
Articolo 23 - (Abrogazioni)
Articolo 24 - (Norma finanziaria)

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