Legge Regionale Piemonte 18/2/2010 n. 8
Articolo 16
(Inerzia del comune e della provincia nella vigilanza sulle strutture ricettive alpinistiche)
(Inerzia del comune e della provincia nella vigilanza sulle strutture ricettive alpinistiche)
1. In caso di inerzia del comune e della provincia nella rispettiva vigilanza sul regolare funzionamento delle strutture ricettive alpinistiche e nell’accertamento di fatti che rappresentano violazioni delle norme sulla ricettività turistica, provvede la Giunta regionale esercitando il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Finalità)Articolo 2 - (Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 3 - (Caratteristiche e dotazioni essenziali delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 4 - (Adempimenti amministrativi per lesercizio dellattività di gestione)
Articolo 5 - (Adempimenti in materia di rilevazione dei dati sul movimento turistico)
Articolo 6 - (Gestione delle strutture ricettive alpinistiche e requisiti del gestore)
Articolo 7 - (Periodi di apertura delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 8 - (Finanziamenti)
Articolo 9 - (Funzioni di vigilanza)
Articolo 10 - (Sospensione e cessazione dellattività delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 11 - (Irregolarità nella gestione delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 12 - Irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche)
Articolo 13 - (Irregolarità nella rilevazione dei dati sul movimento turistico)
Articolo 14 - (Rivalutazione degli importi delle sanzioni)
Articolo 15 - (Applicazione delle sanzioni)
Articolo 16 - (Inerzia del comune e della provincia nella vigilanza sulle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 17 - (Regolamento di attuazione)
Articolo 18 - (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
Articolo 19 - (Disposizioni transitorie)
Articolo 20 - (Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54)
Articolo 21 - (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
Articolo 22 - (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15)
Articolo 23 - (Abrogazioni)
Articolo 24 - (Norma finanziaria)
