Articolo Normativa

Legge Regionale Piemonte 18/2/2010 n. 8

Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo.

Articolo 19

(Disposizioni transitorie)

(Disposizioni transitorie)

1. Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge volti al rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di gestione dei rifugi alpini ed escursionistici oppure alla modificazione di stati, fatti, condizioni e titolarità comunicati con le istanze iniziali, restano disciplinati ai sensi della l.r. 31/1985.
2. La classificazione delle strutture ricettive alpinistiche, come definita all’articolo 2 della presente legge, si applica a fare data dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 17.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - (Finalità)
Articolo 2 - (Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 3 - (Caratteristiche e dotazioni essenziali delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 4 - (Adempimenti amministrativi per l’esercizio dell’attività di gestione)
Articolo 5 - (Adempimenti in materia di rilevazione dei dati sul movimento turistico)
Articolo 6 - (Gestione delle strutture ricettive alpinistiche e requisiti del gestore)
Articolo 7 - (Periodi di apertura delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 8 - (Finanziamenti)
Articolo 9 - (Funzioni di vigilanza)
Articolo 10 - (Sospensione e cessazione dell’attività delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 11 - (Irregolarità nella gestione delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 12 - Irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche)
Articolo 13 - (Irregolarità nella rilevazione dei dati sul movimento turistico)
Articolo 14 - (Rivalutazione degli importi delle sanzioni)
Articolo 15 - (Applicazione delle sanzioni)
Articolo 16 - (Inerzia del comune e della provincia nella vigilanza sulle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 17 - (Regolamento di attuazione)
Articolo 18 - (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
Articolo 19 - (Disposizioni transitorie)
Articolo 20 - (Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54)
Articolo 21 - (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
Articolo 22 - (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15)
Articolo 23 - (Abrogazioni)
Articolo 24 - (Norma finanziaria)

Sorry. No data so far.