Legge Regionale Piemonte 18/2/2010 n. 8
Articolo 21
(Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
(Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è inserito il seguente: "Art. 3 bis. (Dichiarazione di inizio attività) "1. Chiunque intende gestire una delle strutture di cui all’articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all’attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.
2. Per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:
a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) qualora richiesti;
c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.
3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all’azienda sanitaria locale che esercita l’attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.
4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3. 2. Al comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 31/1985, come da ultimo sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38, le parole: ’di dichiarazioni mendaci o ’ sono soppresse.".
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Finalità)Articolo 2 - (Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 3 - (Caratteristiche e dotazioni essenziali delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 4 - (Adempimenti amministrativi per lesercizio dellattività di gestione)
Articolo 5 - (Adempimenti in materia di rilevazione dei dati sul movimento turistico)
Articolo 6 - (Gestione delle strutture ricettive alpinistiche e requisiti del gestore)
Articolo 7 - (Periodi di apertura delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 8 - (Finanziamenti)
Articolo 9 - (Funzioni di vigilanza)
Articolo 10 - (Sospensione e cessazione dellattività delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 11 - (Irregolarità nella gestione delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 12 - Irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche)
Articolo 13 - (Irregolarità nella rilevazione dei dati sul movimento turistico)
Articolo 14 - (Rivalutazione degli importi delle sanzioni)
Articolo 15 - (Applicazione delle sanzioni)
Articolo 16 - (Inerzia del comune e della provincia nella vigilanza sulle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 17 - (Regolamento di attuazione)
Articolo 18 - (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
Articolo 19 - (Disposizioni transitorie)
Articolo 20 - (Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54)
Articolo 21 - (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
Articolo 22 - (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15)
Articolo 23 - (Abrogazioni)
Articolo 24 - (Norma finanziaria)
