Legge Regionale Piemonte 18/2/2010 n. 8
Articolo 10
(Sospensione e cessazione dellattività delle strutture ricettive alpinistiche)
(Sospensione e cessazione dell’attività delle strutture ricettive alpinistiche)
1. L’esercizio di una delle attività di cui alla presente legge, in mancanza della dichiarazione di inizio attività, comporta, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 11, la cessazione dell’attività medesima.
2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l’esercizio dell’attività, il comune, o altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell’esercizio dell’attività fino ad un massimo di sessanta giorni.
3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune, o altra autorità competente, ordina la cessazione dell’attività.
4. Entro cinque giorni dall’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l’ATL competente per territorio.
5. Il titolare di una delle strutture ricettive alpinistiche che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell’attività deve darne preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al comune.
6. Il periodo di sospensione temporanea dell’attività non può superare i centottanta giorni, prorogabili dal comune per fondati motivi di altri centottanta giorni; decorso tale termine l’attività si intende definitivamente cessata.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Finalità)Articolo 2 - (Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 3 - (Caratteristiche e dotazioni essenziali delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 4 - (Adempimenti amministrativi per lesercizio dellattività di gestione)
Articolo 5 - (Adempimenti in materia di rilevazione dei dati sul movimento turistico)
Articolo 6 - (Gestione delle strutture ricettive alpinistiche e requisiti del gestore)
Articolo 7 - (Periodi di apertura delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 8 - (Finanziamenti)
Articolo 9 - (Funzioni di vigilanza)
Articolo 10 - (Sospensione e cessazione dellattività delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 11 - (Irregolarità nella gestione delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 12 - Irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche)
Articolo 13 - (Irregolarità nella rilevazione dei dati sul movimento turistico)
Articolo 14 - (Rivalutazione degli importi delle sanzioni)
Articolo 15 - (Applicazione delle sanzioni)
Articolo 16 - (Inerzia del comune e della provincia nella vigilanza sulle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 17 - (Regolamento di attuazione)
Articolo 18 - (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
Articolo 19 - (Disposizioni transitorie)
Articolo 20 - (Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54)
Articolo 21 - (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
Articolo 22 - (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15)
Articolo 23 - (Abrogazioni)
Articolo 24 - (Norma finanziaria)
