Legge Regionale Piemonte 18/2/2010 n. 8
Articolo 8
(Finanziamenti)
(Finanziamenti)
1. La Regione a coloro che sono proprietari o titolari di un contratto di gestione delle strutture ricettive alpinistiche e sono soggetti residenti o con domicilio fiscale nel proprio territorio, eroga finanziamenti per le seguenti iniziative:
a) ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione dei rifugi escursionistici, dei rifugi alpini e dei bivacchi;
b) realizzazione di impianti, di strutture ed opere complementari o comunque necessarie al funzionamento regolare e alla manutenzione dei rifugi escursionistici, dei rifugi alpini e dei bivacchi;
c) realizzazione di interventi per l’utilizzo di fonti di energia alternativa rinnovabile e biocompatibile;
d) acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di attrezzature.
2. I finanziamenti, con priorità alle problematiche di carattere ambientale ed energetico, sono subordinati alla condizione che i beneficiari non siano destinatari di altre agevolazioni previste da normative statali o comunitarie.
3. La Giunta regionale stabilisce sulla base di programmi annuali di intervento:
a) gli indirizzi programmatici e le linee operative relativi alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui al comma 1;
b) la priorità nella concessione delle agevolazioni, riferita alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilità economica e strategica delle stesse;
c) i requisiti di accesso e i criteri per la determinazione delle spese ammissibili;
d) i criteri per la determinazione dei livelli agevolativi accordabili;
e) le procedure attuative degli strumenti di intervento.
4. La Giunta regionale ha facoltà di prevedere, attraverso opportune forme di sostegno finanziario, azioni volte alla realizzazione ed esecuzione di trasporti in quota, per il rifornimento delle strutture alpine e per lo smaltimento dei rifiuti a valle.
5. La Giunta regionale promuove, inoltre, iniziative informative, editoriali e divulgative per sostenere la fruizione e la conoscenza delle strutture ricettive alpinistiche.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Finalità)Articolo 2 - (Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 3 - (Caratteristiche e dotazioni essenziali delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 4 - (Adempimenti amministrativi per lesercizio dellattività di gestione)
Articolo 5 - (Adempimenti in materia di rilevazione dei dati sul movimento turistico)
Articolo 6 - (Gestione delle strutture ricettive alpinistiche e requisiti del gestore)
Articolo 7 - (Periodi di apertura delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 8 - (Finanziamenti)
Articolo 9 - (Funzioni di vigilanza)
Articolo 10 - (Sospensione e cessazione dellattività delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 11 - (Irregolarità nella gestione delle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 12 - Irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche)
Articolo 13 - (Irregolarità nella rilevazione dei dati sul movimento turistico)
Articolo 14 - (Rivalutazione degli importi delle sanzioni)
Articolo 15 - (Applicazione delle sanzioni)
Articolo 16 - (Inerzia del comune e della provincia nella vigilanza sulle strutture ricettive alpinistiche)
Articolo 17 - (Regolamento di attuazione)
Articolo 18 - (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
Articolo 19 - (Disposizioni transitorie)
Articolo 20 - (Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54)
Articolo 21 - (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
Articolo 22 - (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15)
Articolo 23 - (Abrogazioni)
Articolo 24 - (Norma finanziaria)
