Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 16/3/2010 n. 21

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali.

Articolo 54

Clausola valutativa

TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2012, una relazione che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell’attuazione della presente legge e del piano di cui all’articolo 4, con particolare riferimento:
a) alle azioni intraprese per la promozione degli itinerari culturali e delle rievocazioni di eventi storici rilevanti per la regione;
b) al grado di innovazione apportato alle forme di gestione, alla comunicazione museale ed alla costituzione dei sistemi museali di cui all’articolo 17 ;
c) alle azioni intraprese per la promozione e la valorizzazione della musica popolare contemporanea toscana, ivi compreso il sostegno per facilitare l’acquisto della strumentazione;
d) alle azioni intraprese per la promozione e valorizzazione delle riviste toscane di cultura, con specificazione dei contributi straordinari per l’innovazione multimediale concessi nell’anno precedente;
e) alle azioni intraprese per la promozione della semplificazione burocratica nel settore dello spettacolo dal vivo;
f) alle azioni intraprese per la promozione di un sistema integrato ed economicamente accessibile di titoli di accesso, di viaggio e di soggiorno, atto a facilitare la fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo;
g) al grado di cooperazione, integrazione e leale collaborazione raggiunto dai livelli istituzionali competenti in materia di beni e attività culturali ed al grado di integrazione con le altre politiche regionali attinenti gli ambiti dell’istruzione, dei servizi sociali, dello sviluppo economico e del governo del territorio;
h) all’attuazione degli interventi di investimento;
i) all’attività svolta dalle fondazioni Toscana Spettacolo, Orchestra Regionale Toscana, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Metastasio, Sistema Toscana, Scuola di Musica di Fiesole, con specificazione dei finanziamenti a ciascuna concessi nell’anno precedente;
l) alle azioni intraprese per lo sviluppo e la qualificazione dell’esercizio cinematografico;
m) all’autorizzazione all’esercizio cinematografico di cui all’articolo
50;
n) alle procedure di accreditamento per gli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo ed al loro esito;
o) ai contributi erogati ai sensi dell’articolo 39;
p) alla gestione del fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo di cui all’articolo 41.
2. Entro il 30 giugno 2011 la Giunta regionale relaziona altresì al Consiglio circa la costituzione degli organismi tecnico-consultivi previsti dalla presente legge ed alle eventuali criticità riscontrate.

 

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Oggetto e obiettivi
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati
Articolo 4 - Piano della cultura
Articolo 5 - Approvazione e attuazione del piano della cultura
Articolo 6 - Criteri per l’attuazione degli interventi di investimento
Articolo 7 - Progetti regionali
Articolo 8 - Progetti locali
Articolo 9 - Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali
Articolo 10 - Ambito di applicazione
Articolo 11 - Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 12 - Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 13 - Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 14 - Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica
Articolo 15 - Funzioni della Regione
Articolo 16 - Ecomuseo
Articolo 17 - Sistemi museali
Articolo 18 - Attività dei musei
Articolo 19 - Attività degli ecomusei
Articolo 20 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Articolo 21 - Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Articolo 22 - Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei
Articolo 23 - Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei
Articolo 24 - Funzioni della Regione
Articolo 25 - Archivio della produzione editoriale regionale
Articolo 26 - Attività della rete documentaria regionale
Articolo 27 - Cooperazione
Articolo 28 - Le reti documentarie locali
Articolo 29 - Ambito di applicazione
Articolo 30 - Istituzioni culturali
Articolo 31 - Tabella regionale
Articolo 32 - Progetti annuali
Articolo 33 - Finalità
Articolo 34 - Funzioni della Regione
Articolo 35 - Sistema regionale dello spettacolo
Articolo 36 - Enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo
Articolo 37 - Commissione regionale dello spettacolo dal vivo
Articolo 38 - Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali
Articolo 39 - Forme del sostegno regionale
Articolo 40 - Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti
Articolo 41 - Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo
Articolo 42 - Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo
Articolo 43 - Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione Teatro Metastasio e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato
Articolo 44 - Fondazione Sistema Toscana
Articolo 45 - Finalità e oggetto
Articolo 46 - Modalità dell’intervento regionale
Articolo 47 - Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
Articolo 48 - Funzioni della Regione
Articolo 49 - Oggetto e obiettivi
Articolo 50 - Autorizzazione all’esercizio cinematografico
Articolo 51 - Indicatori regionali, monitoraggio e informazione
Articolo 52 - Norma finanziaria
Articolo 53 - Regolamento di attuazione
Articolo 54 - Clausola valutativa
Articolo 55 - Abrogazioni
Articolo 56 - Esercizio delle funzioni regionali
Articolo 57 - Disposizioni transitorie
Articolo 58 - Entrata in vigore