Legge Regionale Toscana 16/3/2010 n. 21
Articolo 53
Regolamento di attuazione
TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie
Regolamento di attuazione
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Regione approva il relativo regolamento di attuazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e delle parti sociali.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina, in particolare, i seguenti oggetti:
a) modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui all’articolo 9;
b) indirizzi e criteri generali per la definizione del costo dei biglietti per i musei e gli ecomusei ai sensi dell’articolo 11;
c) i criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi, ai sensi dell’articolo 11;
d) i requisiti per la costituzione dei sistemi museali di cui all’articolo 17;
e) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 20;
f) le modalità di presentazione e i contenuti dell’istanza di riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 21;
g) le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei di cui all’articolo 22;
h) i requisiti essenziali per la costituzione delle reti documentarie locali di cui all’articolo 28, comma 2;
i) i requisiti organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete di cui all’articolo 28, comma 6;
l) le attività finalizzate all’individuazione dell’archivio della produzione editoriale regionale di cui all’articolo 25;
m) le modalità di presentazione e valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale delle istituzioni culturali di cui all’articolo 31, comma 3;
n) i requisiti, le modalità e i termini per l’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 36;
o) i requisiti per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 37;
p) i criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo di cui all’articolo 40, comma 1;
q) la composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione di cui all’articolo 40, comma 3;
r) i requisiti dei soggetti beneficiari degli interventi di sostegno nel settore della promozione della cultura musicale di cui all’articolo 46, comma 3;
s) i requisiti per l’iscrizione all’elenco delle riviste toscane di cultura di cui all’articolo 48, comma 3;
t) le tipologie e i requisiti tecnici delle strutture cinematografiche e le tipologie di intervento soggette all’autorizzazione di cui all’articolo 50.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Oggetto e obiettivi
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati
Articolo 4 - Piano della cultura
Articolo 5 - Approvazione e attuazione del piano della cultura
Articolo 6 - Criteri per lattuazione degli interventi di investimento
Articolo 7 - Progetti regionali
Articolo 8 - Progetti locali
Articolo 9 - Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali
Articolo 10 - Ambito di applicazione
Articolo 11 - Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 12 - Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 13 - Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 14 - Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica
Articolo 15 - Funzioni della Regione
Articolo 16 - Ecomuseo
Articolo 17 - Sistemi museali
Articolo 18 - Attività dei musei
Articolo 19 - Attività degli ecomusei
Articolo 20 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Articolo 21 - Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Articolo 22 - Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei
Articolo 23 - Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei
Articolo 24 - Funzioni della Regione
Articolo 25 - Archivio della produzione editoriale regionale
Articolo 26 - Attività della rete documentaria regionale
Articolo 27 - Cooperazione
Articolo 28 - Le reti documentarie locali
Articolo 29 - Ambito di applicazione
Articolo 30 - Istituzioni culturali
Articolo 31 - Tabella regionale
Articolo 32 - Progetti annuali
Articolo 33 - Finalità
Articolo 34 - Funzioni della Regione
Articolo 35 - Sistema regionale dello spettacolo
Articolo 36 - Enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo
Articolo 37 - Commissione regionale dello spettacolo dal vivo
Articolo 38 - Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali
Articolo 39 - Forme del sostegno regionale
Articolo 40 - Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti
Articolo 41 - Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo
Articolo 42 - Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo
Articolo 43 - Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione Teatro Metastasio e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato
Articolo 44 - Fondazione Sistema Toscana
Articolo 45 - Finalità e oggetto
Articolo 46 - Modalità dellintervento regionale
Articolo 47 - Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
Articolo 48 - Funzioni della Regione
Articolo 49 - Oggetto e obiettivi
Articolo 50 - Autorizzazione allesercizio cinematografico
Articolo 51 - Indicatori regionali, monitoraggio e informazione
Articolo 52 - Norma finanziaria
Articolo 53 - Regolamento di attuazione
Articolo 54 - Clausola valutativa
Articolo 55 - Abrogazioni
Articolo 56 - Esercizio delle funzioni regionali
Articolo 57 - Disposizioni transitorie
Articolo 58 - Entrata in vigore