Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 16/3/2010 n. 21

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali.

Articolo 39

Forme del sostegno regionale

TITOLO IV - Promozione e organizzazione di attività culturali
CAPO I - Sistema regionale delle attività teatrali, musicali,  di danza, cinematografiche e audiovisive

Forme del sostegno regionale

1. Il sostegno finanziario, in forma annuale o pluriennale, della Regione si attua mediante:
a) il concorso alle spese per l’attività degli enti, delle istituzioni e delle fondazioni costituite per iniziativa della Regione ai quali essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse nei programmi regionali di promozione delle attività culturali;
b) il concorso alle spese per l’attività degli enti dello spettacolo cui la Regione partecipa al fine di garantire la presenza di proposte di spettacolo di alto livello qualitativo su tutto il territorio regionale, nonché lo scambio di esperienze e ospitalità;
c) il concorso alle spese per l’attività dei teatri stabili d’innovazione, dei teatri di tradizione riconosciuti dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio;
d) il concorso alle spese per l’attività della Fondazione Rete Toscana Classica;
e) il concorso alle spese per l’attività dell’Associazione Siena Jazz .
2. La Regione eroga contributi, in forma annuale o pluriennale, con le finalità e le modalità definite dal piano della cultura di cui all’articolo 4:
a) per progetti degli enti di rilevanza regionale di cui all’articolo 36;
b) per progetti relativi ad interventi produttivi e di creazione artistica d’innovazione, ricerca, sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica, presentati da soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui alla lettera a);
c) per progetti di sostegno alla produzione, programmazione e promozione del cinema di qualità, alle sale di cui all’articolo 38, commi 1 e 2 e per la formazione del pubblico;
d) per progetti di realizzazione di festival;
e) per progetti delle compagnie teatrali di prosa e danza e dei complessi di musica colta, jazz e popolare.
3. L’ammontare dei contributi per le specifiche linee di attività è determinato, secondo i criteri definiti dal piano della cultura di cui all’articolo 4, dai documenti annuali di attuazione del piano stesso.

 

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Oggetto e obiettivi
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati
Articolo 4 - Piano della cultura
Articolo 5 - Approvazione e attuazione del piano della cultura
Articolo 6 - Criteri per l’attuazione degli interventi di investimento
Articolo 7 - Progetti regionali
Articolo 8 - Progetti locali
Articolo 9 - Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali
Articolo 10 - Ambito di applicazione
Articolo 11 - Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 12 - Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 13 - Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 14 - Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica
Articolo 15 - Funzioni della Regione
Articolo 16 - Ecomuseo
Articolo 17 - Sistemi museali
Articolo 18 - Attività dei musei
Articolo 19 - Attività degli ecomusei
Articolo 20 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Articolo 21 - Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Articolo 22 - Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei
Articolo 23 - Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei
Articolo 24 - Funzioni della Regione
Articolo 25 - Archivio della produzione editoriale regionale
Articolo 26 - Attività della rete documentaria regionale
Articolo 27 - Cooperazione
Articolo 28 - Le reti documentarie locali
Articolo 29 - Ambito di applicazione
Articolo 30 - Istituzioni culturali
Articolo 31 - Tabella regionale
Articolo 32 - Progetti annuali
Articolo 33 - Finalità
Articolo 34 - Funzioni della Regione
Articolo 35 - Sistema regionale dello spettacolo
Articolo 36 - Enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo
Articolo 37 - Commissione regionale dello spettacolo dal vivo
Articolo 38 - Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali
Articolo 39 - Forme del sostegno regionale
Articolo 40 - Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti
Articolo 41 - Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo
Articolo 42 - Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo
Articolo 43 - Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione Teatro Metastasio e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato
Articolo 44 - Fondazione Sistema Toscana
Articolo 45 - Finalità e oggetto
Articolo 46 - Modalità dell’intervento regionale
Articolo 47 - Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
Articolo 48 - Funzioni della Regione
Articolo 49 - Oggetto e obiettivi
Articolo 50 - Autorizzazione all’esercizio cinematografico
Articolo 51 - Indicatori regionali, monitoraggio e informazione
Articolo 52 - Norma finanziaria
Articolo 53 - Regolamento di attuazione
Articolo 54 - Clausola valutativa
Articolo 55 - Abrogazioni
Articolo 56 - Esercizio delle funzioni regionali
Articolo 57 - Disposizioni transitorie
Articolo 58 - Entrata in vigore